Lo scontrino è equivalente alla fattura se riporta i beni acquistati.
Come è noto è possibile usufruire di una detrazione Irpef del 50% per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+ (A per i forni), destinati ad arredare un immobile oggetto di ristrutturazione.
L’acquisto deve essere effettuato nel periodo compreso tra il 6 giugno 2013 e il 31 dicembre 2014.
Per fruire del bonus mobili, oltre alla fattura, costituisce prova dell’acquisto anche lo scontrino che deve riportante il codice fiscale dell’acquirente, insieme all’indicazione della natura, qualità e quantità dei beni acquistati.
Anche lo scontrino privo del codice fiscale dell’acquirente è valido se, oltre a contenere l’indicazione della natura, qualità e quantità dei beni acquistati, sia riconducibile al contribuente titolare del bancomat in base alla corrispondenza con i dati del pagamento (esercente, importo, data e ora).
Per avere la detrazione sugli acquisti di mobili e di grandi elettrodomestici occorre effettuare i pagamenti con bonifici bancari o postali, sui quali va indicato:
- la causale del versamento (è quella attualmente utilizzata da banche e Poste Spa per i bonifici relativi ai lavori di ristrutturazione);
- il codice fiscale del beneficiario della detrazione;
- il numero di partita Iva o il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato.
Vanno poi conservati i seguenti documenti :
- ricevuta del bonifico
- ricevuta di avvenuta transazione (per i pagamenti con carta di credito o di debito),
- documentazione di addebito sul conto corrente
- fatture di acquisto dei beni, riportanti la natura, la qualità e la quantità dei beni e dei servizi acquisiti.
L’Agenzia delle Entrate nella circolare 11 del 21.05.2014 ha esaminato un caso particolare dove il contribuente ha corrisposto l’importo per l’acquisto di un elettrodomestico avente i requisiti per la detrazione, utilizzando il bancomat e facendosi rilasciare uno scontrino con il codice fiscale dell’acquirente e con l’indicazione della natura, qualità e quantità del bene acquistato.
Il contribuente non ha conservato l’estratto conto con il relativo addebito, ma è in possesso, oltreché dello scontrino, anche della ricevuta dell’avvenuta transazione. Il contribuente ha chiesto se la documentazione sopra elencata fosse sufficiente per la detraibilità della spesa.
Al riguardo l’Agenzia delle Entrate ha confermato le indicazioni diffuse con la citata circolare n. 29/E del 2013 in merito alla necessità di conservare la documentazione di addebito sul conto corrente, ma ha fatto presente che lo scontrino che riporta il codice fiscale dell’acquirente, unitamente all’indicazione della natura, qualità e quantità dei beni acquistati, è equivalente alla fattura ai fini in esame.
Lo scontrino che non riporta il codice fiscale dell’acquirente può comunque consentire la fruizione della detrazione se contiene l’indicazione della natura, qualità e quantità dei beni acquistati e sia riconducibile al contribuente titolare del bancomat in base alla corrispondenza con i dati del pagamento (esercente, importo, data e ora).