> >

Per il bonus del 50% vale il contratto di comodato non registrato

  • di Luigi Mondardini

    Per la detrazione IRPEF non vi è obbligo di registrazione .

    Il contratto di comodato verbale ,anche con riferimento a beni immobili, tranne nell’ipotesi di enunciazione in altri atti, non deve essere sottoposto a registrazione ( ris. Agenzia delle Entrate 6 febbraio 2001 n. 14 e 25 maggio 2006 n. 71).
     
    Diversamente il contratto di comodato redatto in forma scritta deve essere assoggettato a registrazione nei 20 giorni dalla sua formazione con il pagamento dell’imposta fissa di registro di 200 euro.
     
    La detrazione IRPEF per gli interventi volti al recupero del patrimonio edilizio di cui all’art. 16-bis del TUIR spetta sia al possessore che al detentore dell’immobile. 
     
    Fra i detentori rientrano i comodatari e a loro la detrazione spetta a condizione che abbiano sostenuto le spese, nella misura in cui le stesse siano effettivamente rimaste a loro carico.
     
    La  legge non impone l’obbligo di registrare il contratto di comodato verbale tra padre, proprietario dell’immobile, e figlio. In sede di controllo, tuttavia, l’Agenzia delle Entrate potrebbe richiedere la documentazione comprovante la titolarità a poter fruire dell’agevolazione in discorso.
     
    Considerato che la norma si limita a prevedere che gli interventi siano effettuati su immobili detenuti dal contribuente, un’eventuale registrazione del contratto si ritiene non sia determinante al fine dell’agevolazione .
     
    In altre parole, la registrazione tornerebbe utile soltanto in sede di accertamento, affinché si possieda un documento da fornire all’Agenzia che comprovi la “data certa”.
     
    La detenzione dell’immobile, tuttavia, può essere desunta da altri elementi di fatto, quali, ad esempio, l’intestazione di utenze e la residenza anagrafica.
     
    Infine, si osserva che nel caso si decidesse di procedere alla registrazione del contratto di comodato stipulato verbalmente non deve essere pagata alcuna sanzione, né interessi, in quanto non è un obbligo previsto dalla legge. 
     
    L’art. 8 del TUR, infatti, dispone che “chiunque vi abbia interesse può richiedere in qualsiasi momento, pagando la relativa imposta, la registrazione di un atto”.
     
    In conclusione, seppur non sia obbligatorio e non sia determinante per beneficiare della detrazione IRPEF del 36-50% di cui all’art. 16-bis del TUIR, può essere utile registrare il contratto di comodato per il solo fatto di non dover dimostrare in altri modi di avere i requisiti per poter fruire del beneficio in questione.
     
     

Ti potrebbe anche interessare:

Novità flash

venerdì 08 aprile 2022 ISTAT Febbraio 2022martedì 19 gennaio 2021 ISTAT :Indice del mese di DICEMBRE 2020martedì 19 maggio 2020 ISTAT aprile 2020domenica 15 marzo 2020 Proroga dei versamenti del 16 marzoVai all'archivio

Quesito del giorno

venerdì 08 aprile 2022 Locazioni stipulate dai giovani: detrazioni
venerdì 08 aprile 2022 Detrazione Edilizia: la cessione a terzi
lunedì 04 aprile 2022 Fattura elettronica: le sanzioni
lunedì 04 aprile 2022 Bonus verde: proroga
domenica 03 aprile 2022 Bonus facciate: proroga
Vai all'archivio

Link