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Bonus ristrutturazioni: occorre fare i compiti per bene

  • di Luigi Mondardini

    Vediamo a che tipo di controllo si potrà essere soggetti da parte dell’amministrazione finanziaria una volta che si è chiesta la detrazione a seguito del sostenimento di spese di ristrutturazione e quindi quale documentazione occorre conservare.

    Poiché la detrazione va ripartita in 10 anni a partire da quello in cui si è sostenuta la spesa, la documentazione potrebbe essere richiesta dall’Agenzia delle Entrate per ciascun periodo di imposta e ciò sino al termine di decadenza dell’accertamento dell’anno in cui è indicato l’ultima quota cioè la decima.

    In primo luogo l’Amministrazione vorrà verificare di essere in possesso delle autorizzazioni necessarie per effettuare i lavori. Si tratta della DIA o SCIA presentate o, nel caso di interventi edilizi liberi, di un’autocertificazione dove indicare data di inizio dei lavori, tipologia esatta e che quanto eseguito non richiedesse alcun titolo autorizzativo.

    Poi sarà oggetto di verifica il titolo in base al quale il contribuente “possiede” l’immobile su cui sono stati fatti i lavori. L’agevolazione spetta a chi ha effettivamente sostenuto le spese di ristrutturazione o miglioramento energetico, sia esso il proprietario, il conduttore  o il comodatario; in questi casi si dovrà produrre il relativo contratto o titolo che giustifica il possesso del bene.

    L’attenzione del fisco verterà sulle fatture. Tutte le spese vanno fatturate a chi ha effettivamente sostenuto il pagamento  tramite bonifico bancario o postale che sarà necessario conservare. Dalle fatture dovrà emergere l’intervento eseguito e la corretta intestazione a chi poi usufruirà della detrazione.  

    Insomma l’ordinante deve essere il soggetto a cui è anche intestata la fattura riportante nome, cognome e codice fiscale del singolo; in caso di più soggetti è necessario riportare i codici fiscali di tutti.

    Il bonifico deve inoltre riportare codice fiscale o partita IVA del beneficiario ossia dell’esecutore delle opere o di colui che effettua la cessione dei materiali acquistati.

    La causale del bonifico dovrà riportare i riferimenti normativi dell’agevolazione e di solito anche il numero della fattura a cui si riferisce.

    Nei casi in cui non è obbligatorio il bonifico ( pagamento per oneri di urbanizzazione – ritenute di acconto sui compensi professionali – imposte di bollo – diritti vari pagati) occorre conservare traccia del pagamento effettuato e della relativa ricevuta  ( bollettini postali, copia di assegni, deleghe F24).

    Nel caso in cui il pagamento sia stato eseguito senza osservare le relative prescrizioni, potrà essere ripetuto in misura corretta accordandosi con l’impresa per la restituzione di quanto già ricevuto in precedenza.

    Si dovrà dimostrare di essere in regola con i pagamenti ICI ed IMU.

    Per le spese in condominio, incombe all’amministratore il rilascio del documento attestante la parte di spesa imputabile al condomino sulla base dei millesimi. In ogni caso va riportato il codice fiscale del condominio, dell’amministratore o di chi effettua materialmente il pagamento.

     

     

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