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Certificazione degli utili corrisposti nel 2014

  • di Luigi Mondardini

    Entro il 28.2.2015 deve essere rilasciata la certificazione ai percettori di utili o proventi equiparati.

    I soggetti che nel 2014 hanno corrisposto utili o proventi equiparati, ovvero compensi agli associati in partecipazione con apporto di capitale o misto , anche da parte di società di persone / ditte individuali, devono rilasciare ai percettori delle somme la relativa certificazione entro il 28.2.2015.
     
    La certificazione in esame va predisposta utilizzando l’apposito mod. “CUPE”; non è possibile ricomprendere i relativi dati nel nuovo modello di Certificazione Unica (mod. “CU 2015”), in quanto la stessa non va inviata all’Agenzia delle Entrate.
     
    I dati contenuti nella certificazione saranno utilizzati dal percettore per la compilazione della propria dichiarazione dei redditi (mod. 730 / UNICO 2015 PF) e dal soggetto che ha corrisposto le predette somme per la compilazione del quadro SK del mod. 770/2015 Ordinario.
     
    Sono tenuti al rilascio della certificazione degli utili o  altri proventi equiparati corrisposti ai soggetti residenti in Italia:
     
    -  i soggetti IRES (srl, spa, ecc.) che nel 2014 hanno corrisposto utili;
     
    -  i soggetti che nel 2014 hanno corrisposto proventi equiparati agli utili, ossia:  proventi riferiti a strumenti finanziari assimilati alle azioni; proventi riferiti a contratti di associazione in partecipazione o di cointeressenza ad esclusione di quelli con apporto di solo lavoro;  interessi riqualificati come dividendi per effetto dell’applicazione della thin capitalization.
     
    L’obbligo interessa quindi anche coloro , comprese le ditte individuali e le società di persone, che nel 2014, in qualità di associanti, hanno corrisposto somme all'associato in relazione ad un contratto di associazione in partecipazione con apporto di capitale o misto.
     
    La certificazione non va compilata se nel 2014 la società ha soltanto deliberato la
    distribuzione di utili senza provvedere al relativo pagamento entro il 31.12.
     
    La certificazione  va rilasciata per gli utili o  proventi equiparati  assoggettati a ritenuta a titolo d’acconto o  non assoggettati ad alcuna ritenuta.
     
    Inoltre in caso di distribuzione di riserve di capitale (ad esempio, riserva sovrapprezzo azioni) che, in virtù della presunzione ex art. 47, comma 1, TUIR, sono considerate utili o riserve di utili. In tale ipotesi la società deve comunicare al socio la diversa natura delle riserve oggetto di distribuzione e il relativo regime fiscale applicabile.  Ed ancora utili o riserve di utili da parte di società trasparenti ex artt. 115 e 116, TUIR, formatisi nei periodi di validità dell’opzione, che non concorrono alla formazione del reddito dei soci.
     
    Viceversa la certificazione  non va rilasciata per gli utili / proventi equiparati assoggettati a ritenuta a titolo d’imposta ex art. 27, DPR n. 600/73 o a  imposta sostitutiva ex 27-ter, DPR n. 600/73.
     
    Si rammenta che sugli utili da partecipazioni non qualificate / contratti di associazione in partecipazione “non qualificati” la ritenuta è passata, a decorrere dalle somme corrisposte dall’1.7.2014, dal 20% al 26%;
     
    La certificazione può essere rilasciata anche al percettore non residente per gli utili o proventi equiparati assoggettati a ritenuta a titolo d’imposta o ad imposta sostitutiva, anche in misura convenzionale, al fine di consentire allo stesso di recuperare, nel proprio Stato di residenza, il credito relativo alle imposte pagate in Italia.
     
     
     
     

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