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Omesso versamento delle ritenute fiscali : scadenza del 31 luglio

  • di Luigi Mondardini

    Il 31 luglio 2014 rappresenta il termine ultimo per il pagamento delle ritenute fiscali operate e non ancora versate.

    Il mancato, tardivo o incompleto versamento della ritenuta operata comporta per il sostituto d’imposta l’applicazione di sanzioni amministrative e penali.

    Infatti se il sostituto d’imposta non opera in tutto o in parte le ritenute alla fonte è soggetto all’applicazione di una sanzione amministrativa pari al 20% (art.14 D.Lgs. 471/1977) dell’ammontare non trattenuto, mentre, in caso di mancato versamento delle ritenute operate , è prevista una sanzione nella misura del 30% dell’importo non versato. Pertanto, nell’ipotesi di ritenute non operate e non versate all’Erario sono applicabili entrambe le sanzioni.

    Quando l’omesso versamento delle ritenute supera la soglia dei 50.000 euro per ciascun periodo di imposta e non viene sanato entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale, nella quale viene indicata l’imposta, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni (art. 10-bis del D,Lgs. 74/2000).

    L’ipotesi di reato si concretizza solo al superamento del predetto limite e alla scadenza del termine di presentazione della dichiarazione annuale – Modello 770.

    E’ importante quindi che il sostituto d’imposta, per evitare le conseguenze penali sopra descritte, entro il 31 luglio 2014, provveda al versamento della differenza che ecceda la soglia dei 50.000 euro.

    E’ possibile regolarizzare spontaneamente le omissioni o gli insufficienti versamenti delle ritenute fiscali attraverso la procedura del c.d. ravvedimento operoso che prevede la riduzione delle sanzioni applicabili, il cui importo varia a seconda della tempestività del versamento e del tipo di violazione commessa.

    In caso di versamento entro 30 giorni dalla scadenza originaria la sanzione è pari al 3%, entro il termine di presentazione della dichiarazione è del 3,75%.

    L’irregolarità si perfeziona quindi col versamento, tramite Modello F24, della sanzione differenziata a seconda che il versamento avvenga entro 30 giorni , ovvero entro il termine di presentazione della dichiarazione , riportando l’importo delle ritenute non versate, comprensivo degli interessi (calcolati al tasso legale, attualmente al 1%, dal giorno di scadenza originario), con il relativo codice tributo (1001, 1004, 1012, 1040, ecc.).

     

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