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Certificazione Unica con semplificazioni

  • di Luigi Mondardini

    L’ Agenzia delle Entrate ha precisato che per il primo anno sono previste alcune semplificazioni in fase di compilazione.

    Dal 2015 i sostituti d’imposta sono tenuti ad inviare all’Agenzia delle Entrate, entro il 7.3 la Certificazione Unica per attestare i redditi di lavoro dipendente, equiparati e assimilati (ex mod. CUD) nonché i redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi corrisposti nell’anno precedente.
     
    A tal fine va utilizzato il modello approvato dall’Agenzia delle Entrate con il Provvedimento 15.1.2015; inoltre, entro il 28.2 del periodo d’imposta successivo a quello cui si riferiscono i redditi certificati, i sostituti d’imposta sono altresì tenuti a consegnare (in duplice copia) ai percipienti la Certificazione in esame.
     
    Relativamente al 2014 la Certificazione Unica:
     
    - va inviata all’Agenzia entro il prossimo 9.3.2015 . 
    - va consegnata (in duplice copia) ai lavoratori dipendenti e ai percettori di redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi entro il 2.3.2015 .
     
    L’ Agenzia delle Entrate riconosce, per il primo anno  di invio della nuova certificazione, la possibilità di usufruire di alcune semplificazioni in sede di compilazione del modello. In particolare, esclusivamente con riferimento alla Certificazione Unica 2015, è possibile scegliere:
     
    - se compilare o meno la sezione destinata all’indicazione dei dati assicurativi INAIL;
    - se inviare o meno le certificazioni contenenti esclusivamente redditi esenti.
     
    Inoltre, l’Agenzia specifica che: le  certificazioni uniche  contenenti esclusivamente redditi non dichiarabili mediante il modello 730 (come i redditi di lavoro autonomo non occasionale) possono essere inviate anche dopo questa data, senza applicazione di sanzioni”.
     
    Di conseguenza qualora la certificazione contenga dati utilizzabili in sede di predisposizione del mod. 730 precompilato, va presentata entro il 9.3.2015.
     
    Nel caso in cui comprenda  esclusivamente redditi per la cui dichiarazione non è consentito l’utilizzo del mod. 730 (è il caso, ad esempio, dei compensi corrisposti nel 2014 a lavoratori autonomi titolari di partita IVA), l’invio della stessa può essere effettuato anche dopo il 9.3.2015, senza sanzioni.
     
    Da quanto sopra si può quindi desumere che, qualora un sostituto d’imposta abbia corrisposto nel 2014 sia redditi di lavoro dipendente che compensi di lavoro autonomo a soggetti titolari di partita IVA, potrà, ad esempio, predisporre una Certificazione Unica 2015 contenente solo i redditi di lavoro dipendente, da trasmettere entro il 9.3.2015, ed una Certificazione Unica 2015 contenente esclusivamente i redditi di lavoro autonomo abituale da inviare anche successivamente.
     

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