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Diritto camerale 2014: versamento al 7/7

  • di Luigi Mondardini

    Per le imprese interessate dagli studi di settore differimento del versamento del diritto camerale.

    E’ stato prorogato dal 16 giugno al 7 luglio 2014, il termine per effettuare i versamenti – senza la maggiorazione dello 0,40% - dovuti in base alla  dichiarazione dei redditi, da parte dei contribuenti che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore.

    Il diritto annuale camerale è un tributo che annualmente deve esser versato dalle imprese iscritte o annotate nel registro delle imprese; inoltre  dal 1.1.2011 anche i  soggetti iscritti al  solo REA  devono effettuare il versamento.

    La proroga , preannunciata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze con il Comunicato Stampa n. 144 del 14 giugno 2014 ,  riguarda tutti i contribuenti che, pur facendo parte delle categorie per le quali sono previsti gli studi di settore, presentano cause di esclusione o inapplicabilità (ad esempio, nel caso di non normale svolgimento di attività, o per il primo anno di attività) o i contribuenti che rientrano nel regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e per i lavoratori in mobilità.

    Usufruiscono inoltre della proroga i contribuenti che partecipano a società, associazioni e imprese soggette agli studi di settore.

    Pertanto potrà essere effettuato  il versamento del diritto annuale 2014 dovuto alla Camera di Commercio entro il giorno 7 luglio 2014, senza alcuna maggiorazione oppure  dall’8 luglio 2014 al 20 agosto 2014, maggiorando le somme da versare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.

    Per le imprese che non rientrano nelle suddette casistiche viene confermata la scadenza del 16 giugno 2014, con la possibilità di proroga al 16 luglio 2014 con la maggiorazione dello 0,40%.

    Le tariffe del diritto annuale non hanno subito variazioni rispetto allo scorso anno; restano pienamente valide le misure del diritto annuale definite a decorrere dal 2011 dal Decreto interministeriale 21 aprile 2011.

    Il  pagamento va effettuato con modello F24 telematico; tra  le deroghe previste, che consentono di utilizzare ancora il modello F24 cartaceo, vanno segnalate le seguenti: contribuenti impossibilitati a utilizzare conti correnti eredi di titolari di partita IVA; agricoltori esonerati a norma dell'art. 34, comma 6, del D.P.R. 633/72 (produttori agricoli, titolari di partita IVA, con un volume di affari non superiore ad euro 7.000,00); cessazione di partita IVA.

     

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