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In arrivo un nuovo adempimento riguardante le certificazioni.

  • di Luigi Mondardini

    Entro il prossimo 9 marzo 2015 vanno trasmesse in via telematica le certificazioni delle somme corrisposte ai percipienti durante l’anno 2014.

    Si tratta della prima volta , di un nuovo adempimento frutto delle recenti modifiche legislative  , che si inquadra in una serie  di norme specifiche che prevedono in particolare:
     
    - che i sostituti di imposta rilascino un'apposita certificazione unica anche ai fini dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per la previdenza sociale (I.N.P.S.), attestante l'ammontare complessivo delle  somme e valori, l'ammontare delle ritenute operate, delle detrazioni di imposta effettuate e dei contributi previdenziali e assistenziali; 
     
    - che  le certificazioni, sottoscritte anche mediante sistemi di elaborazione automatica, siano consegnate agli interessati entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello in cui le somme e i valori sono stati corrisposti, ovvero entro dodici giorni dalla richiesta degli stessi in caso di interruzione del rapporto di lavoro; 
     
    - che le certificazioni siano  trasmesse in via telematica all’Agenzia delle entrate entro il 7 marzo dell’anno successivo a quello in cui le somme e i valori sono stati corrisposti. Per ogni certificazione omessa, tardiva o errata si applica la sanzione di cento euro, senza possibilità di applicare il cumulo. Nei casi di errata trasmissione della certificazione, la sanzione non si applica se la trasmissione della corretta certificazione è effettuata entro i cinque giorni successivi alla scadenza indicata nel primo periodo.
     
    Fermi restando gli adempimenti relativi al rilascio della certificazione delle somme corrisposte e delle trattenute operate nonché della consegna  (in forma cartacea) al percipiente entro il 28 febbraio dell’anno successivo, la vera novità riguarda l’obbligo di trasmissione telematica di tali documenti all’Agenzia delle entrate entro il 7 marzo (quest’anno il giorno 9).
     
    Viene inoltre prevista una specifica sanzione di 100 euro per ciascuna certificazione non trasmessa o trasmessa con dati inesatti (salvo rimedio entro i 5 giorni), peraltro non riducibile con il meccanismo del cumulo. Ciò sta a significare che se si omettono  15 certificazioni, vengono addebitati 1.500 euro di sanzione.
     
    A ciò si deve poi aggiungere la novità sulla compilazione della certificazione : si dovrà infatti utilizzare il nuovo tracciato della certificazione unica, documento che incorpora il vecchio CUD , redatto su documentazione predeterminata  e le certificazioni degli altri redditi corrisposti che da sempre invece sono  inviati   in forma libera alle parti, quali ad esempio i professionisti, gli agenti e rappresentanti, gli sportivi, ecc..
     
    Per poter far fronte agli adempimenti previsti occorreranno quindi software aggiornati e che quindi  sia approvato il modello ufficiale con i tracciati, ad oggi disponibile solo nella versione in bozza (aggiornata al 9 gennaio 2015) sul sito dell’Agenzia delle entrate.
     
    Si tratterà in ogni caso di una compilazione piuttosto articolata, tipo modello 770, comprendente causali che contraddistinguono le prestazioni, caselle per specifiche casistiche, ecc.; vanno poi indicate  anche le somme corrisposte ai soggetti che applicavano il regime delle nuove iniziative produttive e dei minimi per le quali non c’è stata applicazione di ritenuta.
     
    Conviene dunque attivarsi per tempo, programmare una parte di lavoro aggiuntivo per questo adempimento che nel passato non c’era.
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

     

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