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Bonus mobili: chiarimenti ministeriali

  • di Luigi Mondardini

    L’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 29/E ha fornito chiarimenti utili alla corretta applicazione degli sconti d’imposta relativi agli interventi di ristrutturazione e riqualificazione energetica.

    Ricordiamo che il decreto legge 63/2013 ha fissato la proroga, fino al 31 dicembre di quest’anno, delle detrazioni d’imposta previste sia per gli interventi di riqualificazione energetica sugli edifici sia per quelli di ristrutturazione edilizia;  le rispettive aliquote di detrazione sono state alzate  dal 55 al 65%  e dal 36 al 50%, a partire dalle spese sostenute dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto e cioè dal  6 giugno 2013, concedendo ulteriori sei mesi ( fino al 30 giugno 2014) per gli  interventi che riguardano le parti comuni degli edifici condominiali o che interessano tutte le unità immobiliari di cui si compone il condominio.

    Con riferimento alle detrazioni (50%) riservate alle opere di recupero del patrimonio edilizio e’ stato poi  raddoppiato l’importo massimo agevolabile passando da  48 a 96mila euro  e aggiungendo , tra le spese rilevanti, anche quelle sostenute per l’acquisto di mobili finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione.

     Riqualificazione energetica

    Per quanto riguarda l’eco-bonus, si conferma che la proroga (con la nuova aliquota) vale per tutti gli interventi mirati al miglioramento dell’efficienza energetica previsti dall’articolo 1, commi 344 e seguenti, della legge introduttiva, la 296/2006, compresi quelli relativi  alla:

    • sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con pompe di calore ad alta efficienza e con impianti geotermici a bassa entalpia, introdotti a decorrere dal 2008 dall’art. 1, comma 286, della legge n. 244 del 2007 e ricondotti nell’ambito degli interventi di cui all’art. 1, comma 347, della legge n. 296 del 2006, con un comune limite massimo della detrazione pari a euro 30.000;
    • sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria, introdotti a decorrere dal 2012 dall’art. 4, comma 4, del DL n. 201 del 2011 e ricondotti nell’ambito degli interventi di cui all’art. 1, comma 347, della legge n. 296 del 2006, con un comune limite massimo della detrazione pari a euro 30.000.

    Per la sostituzione dei vecchi scaldabagni o impianti di riscaldamento con quelli di ultima generazione, la detrazione del 65% dall’imposta sul reddito, si applica alle spese sostenute dal 6 giugno, giorno di entrata in vigore del Dl 63/2013, e non dal 4 agosto, data di operatività della legge 90/2013.

    Mobili e grandi elettrodomestici

    Il principale chiarimento fornito sulla detrazione per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici è quello relativo alle modalità di pagamento , poiché viene ammessa anche la possibilità di effettuare il pagamento ,oltre che tramite il bonifico bancario o postale, anche mediante carte di credito o di debito, possibilità concessa in considerazione del tipo di beni comperati.
     
    La norma riconosce “… una detrazione dall’imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, nella misura del 50 per cento delle ulteriori spese documentate e sostenute dalla data di entrata in vigore del presente decreto per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+, nonché A per i forni, per le apparecchiature per le quali sia prevista l’etichetta energetica, finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione” (articolo 16, comma 2, Dl 63/2013).

    E’ possibile acquistare i beni in argomento anche prima della ristrutturazione, a condizione, però, che la data di inizio lavori sia precedente a quella in cui sono state sostenute le spese per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici.
     
    La detrazione compete per le spese, comprese quelle di trasporto e montaggio, sostenute dal 6 giugno al 31 dicembre 2013 per l’acquisto di mobili o grandi elettrodomestici nuovi destinati all’arredo di una qualunque parte dell’immobile ristrutturato.

    Inoltre l’importo massimo di 10mila euro è riferito alla singola unità immobiliare, e che, nel caso in cui il contribuente esegua lavori di ristrutturazione su più unità immobiliari, tale importo deve essere riferito a ciascuna unità abitativa.
     
    Quando il recupero riguarda parti comuni di edifici residenziali è consentita la detrazione sulle spese sostenute per l’acquisto di beni destinati all’arredo di tali parti (quali, guardiole, appartamento del portiere, sala adibita a riunioni condominiali, lavatoi).

    Il collegamento richiesto dalla norma tra acquisto di mobili o di grandi elettrodomestici e arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione deve sussistere tenendo conto dell’immobile nel suo complesso e non del singolo ambiente dell’immobile stesso. In altri termini, l’acquisto di mobili o di grandi elettrodomestici è agevolabile anche se detti beni siano destinati all’arredo di un ambiente diverso da quelli oggetto di interventi edilizi, purché l’immobile sia comunque oggetto degli interventi edilizi.

    Rientrano tra i “mobili” agevolabili, a titolo esemplificativo, letti, armadi, cassettiere, librerie, scrivanie, tavoli, sedie, comodini, divani, poltrone, credenze,nonché i materassi e gli apparecchi di illuminazione che costituiscono un necessario completamento dell’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione. Non sono agevolabili, invece, gli acquisti di porte, di pavimentazioni (ad esempio, il parquet), di tende e tendaggi, nonché di altri complementi di arredo.

    Per quel che riguarda i grandi elettrodomestici, la disposizione limita il beneficio all’acquisto delle tipologie dotate di etichetta energetica di classe A+ o superiore, A o superiore per i forni, se per quelle tipologie è obbligatoria l’etichetta energetica. L’acquisto di grandi elettrodomestici sprovvisti di etichetta energetica è agevolabile solo se per quella tipologia non sia ancora previsto l’obbligo di etichetta energetica.

    Per quanto riguarda l’individuazione dei “grandi elettrodomestici”, in assenza di diverse indicazioni nella disposizione agevolativa, costituisce utile riferimento l’elenco di cui all’allegato 1B del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, secondo cui rientrano nei grandi elettrodomestici, a titolo esemplificativo:

    frigoriferi, congelatori, lavatrici, asciugatrici, lavastoviglie, apparecchi di cottura,stufe elettriche, piastre riscaldanti elettriche, forni a microonde, apparecchi elettrici di riscaldamento, radiatori elettrici, ventilatori elettrici, apparecchi per il condizionamento.

    Nell’importo delle spese sostenute per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici possono essere considerate anche le spese di trasporto e di montaggio dei beni acquistati, sempreché le spese stesse siano state sostenute con le modalità di pagamento previste.

     

        

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