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Bonus mobili: doppio limite nel 2014

  • di Luigi Mondardini

    Le spese sostenute nel 2014 non devono superare quanto sostenuto per l’intervento di ristrutturazione, fermo restando il limite massimo di € 10.000

    I soggetti che possono beneficiare del bonus mobili  sono coloro che usufruiscono della detrazione IRPEF per interventi di recupero del patrimonio edilizio ex art. 16-bis, TUIR e cioè  in presenza della  realizzazione di lavori di ristrutturazione sull’immobile e relative pertinenze .

    La detrazione per l’acquisto di mobili / elettrodomestici spetta non solo in relazione ad interventi edilizi effettuati su singole unità immobiliari residenziali ma anche su parti comuni di edifici residenziali; deve trattarsi dell’acquisto di mobili / elettrodomestici  destinati all’arredamento delle parti comuni quali ad esempio, guardiole, appartamento del portiere, sala adibita a riunioni condominiali, lavatoi, ecc.

    Gli interventi edilizi che costituiscono presupposto per la detrazione in esame sono così individuati: manutenzione ordinaria per le parti comuni di edifici residenziali; manutenzione straordinaria di parti comuni di edifici residenziali e singole unità immobiliari residenziali; restauro e risanamento conservativo ; ristrutturazione ; ricostruzione o ripristino per eventi calamitosi sempreché sia stato dichiarato lo stato di emergenza; restauro o risanamento conservativo o  ristrutturazione  di interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione / ristrutturazione immobiliare / cooperative edilizie, ceduti o  assegnati entro 6 mesi dal termine dei lavori

    Inoltre tra  gli interventi che consentono di beneficiare della detrazione IRPEF del 50% è ricompresa la realizzazione di misure finalizzate alla prevenzione di atti illeciti da parte di terzi.

    La Circolare 6.2.2001, n. 13/E dell’Agenzia delle Entrate ha una  elencazione esemplificativa degli interventi agevolabili: rafforzamento, sostituzione o installazione di cancellate o recinzioni murarie degli edifici;  apposizione di grate sulle finestre o loro sostituzione;  porte blindate o rinforzate;  apposizione o sostituzione di serrature, lucchetti, catenacci, spioncini; installazione di rilevatori di apertura e di effrazione sui serramenti;  apposizione di saracinesche;  tapparelle metalliche con bloccaggi;  vetri antisfondamento;  casseforti a muro;  fotocamere o cineprese collegate con centri di vigilanza privati; apparecchi rilevatori di prevenzione antifurto e relative centraline.

    E’ stato inoltre precisato che tali interventi non consentono di fruire di per sé  dell’ulteriore detrazione per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici. Tuttavia, l’Agenzia evidenzia che è possibile beneficiare di tale ulteriore detrazione soltanto se le misure di prevenzione, sono inquadrabili tra gli interventi edilizi di cui alle citate lett. a), b), c), e d) dell’art. 3, DPR n. 380/2001.

    La  Circolare n. 29/E ha specificato come l’agevolazione riguardi  l’acquisto di mobili nuovi, quali ad  esempio “letti, armadi, cassettiere, librerie, scrivanie, tavoli, sedie, comodini, divani, poltrone, credenze, nonché i materassi e gli apparecchi di illuminazione che costituiscono un necessario completamento dell’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione”.

    In particolare non è necessario che gli stessi siano destinati all’arredo dello specifico “ambiente” dell’immobile oggetto di intervento edilizio. Viceversa sono esclusi dall’agevolazione gli acquisti di “porte, di pavimentazioni (ad esempio, il parquet), di tende e tendaggi, nonché di altri complementi di arredo”;

    Rientrano nel bonus i grandi elettrodomestici nuovi di classe energetica non inferiore alla A+, nonché A per i forni, per le apparecchiature per le quali sia prevista l’etichetta energetica nonchè quelli per i quali non ne è previsto l’obbligo.

    Sono quindi ricompresi : “frigoriferi, congelatori, lavatrici, asciugatrici, lavastoviglie, apparecchi di cottura, stufe elettriche, piastre riscaldanti elettriche, forni a microonde, apparecchi elettrici di riscaldamento, radiatori elettrici, ventilatori elettrici, apparecchi per il condizionamento”.

    Nell’ammontare della spesa agevolabile vanno ricomprese anche le relative spese di trasporto e montaggio.

    L’agevolazione richiede il rispetto di precisi adempimenti ovvero l’utilizzo di un apposito bonifico bancario o postale contenente causale, codice fiscale del beneficiario e partita IVA / codice fiscale del fornitore. Inoltre, come precisato nella citata Circolare n. 29/E, il pagamento dei beni agevolabili può avvenire anche mediante l’utilizzo di carte di credito / debito.

    Molto importante l’anno in cui si esegue l’intervento. Per il 2013 trova applicazione la versione “originaria” dell’art. 16, DL n. 63/2013, con applicazione quindi dell’unico limite di € 10.000.

    Per quanto riguarda il bonus arredo per il 2014, le spese sostenute per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici incontrano il doppio limite dei  10.000 Euro e   delle spese sostenute per l’intervento di ristrutturazione

    Ad esempio supponendo di aver ristrutturato in data 20.1.2014 il bagno sostenendo una spesa di 6.000 Euro e di aver acquistato il 20.2.2014  mobili per la cucina per una spesa di € 22.000. Per il 2014 i contribuenti potranno beneficiare della detrazione IRPEF del 50% con riferimento alle spese sostenute per l rifacimento del bagno, in quanto intervento di manutenzione straordinaria e per l’acquisto della mobilia, nel limite di € 6.000

    Per quanto concerne l’utilizzo del bonus fra 2013 e 2014 , si può ritenere che per quello interamente utilizzato nel 2013, in quanto la spesa sostenuta è risultata pari o superiore a € 10.000, nel 2014 non sarà possibile usufruire dell’agevolazione per ulteriori acquisti di mobili o  elettrodomestici.

    Nel caso in cui invece sia stato parzialmente utilizzato nel 2013, in quanto la spesa sostenuta è risultata inferiore a € 10.000, nel 2014 sarà possibile usufruire dell’agevolazione per ulteriori acquisti, tenendo comunque conto delle spese di ristrutturazione sostenute dal 26.6.2012 .

    Di conseguenza  se queste ultime  sono pari o superiori a € 10.000, le spese per arredi sostenute nel 2014 sono agevolabili nel limite massimo di € 10.000, al netto del limite utilizzato nel 2013;  se invece sono inferiori a € 10.000, le spese per arredi sostenute nel 2014 sono agevolabili nel limite massimo di detto importo, al netto del limite utilizzato nel 2013.

     

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