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Il Bonus ristrutturazione si può trasferire agli eredi

  • di Luigi Mondardini

    In caso di decesso del beneficiario della detrazione IRPEF 36% - 50% l’agevolazione si trasferisce in capo all’erede .

    A condizione che l’erede detenga  direttamente e materialmente l’immobile.
     
    L’Agenzia delle Entrate ha recentemente precisato che la “detenzione diretta e materiale” dell’immobile da parte dell’erede deve sussistere “non solo per l’anno di accettazione dell’eredità, ma anche per ciascun anno per il quale il contribuente intende fruire delle residue rate di detrazione”.
     
    Tuttavia tale trasferimento non è  applicabile al c.d. “bonus mobili” in quanto la detrazione, pur essendo subordinata ai lavori di recupero edilizio, è autonoma e con norme proprie che non ne prevedono il trasferimento in caso di decesso dell’avente diritto.
     
    L’Agenzia delle Entrate è più volte intervenuta per chiarire il tenore della disposizione in oggetto precisando:
     
    - la detenzione materiale e diretta sussiste qualora l’erede assegnatario possa disporre del bene immediatamente, liberamente e “a proprio piacimento, quando lo desideri”, a prescindere dalla circostanza che abbia o meno adibito lo stesso a propria abitazione principale.
     
    - Di conseguenza l’erede può beneficiare della detrazione residua anche per l’immobile tenuto a disposizione; perde il diritto alla detrazione qualora conceda l’immobile in locazione / comodato a terzi; 
     
    - qualora la detenzione sia esercitata congiuntamente da più eredi, la detrazione può essere ripartita tra gli stessi in parti uguali; 
     
    - non ha diritto alla detrazione residua il coniuge superstite che ha rinunciato all’eredità mantenendo il diritto di abitazione nell’immobile in qualità di legatario ex lege, in quanto ha perso la qualità di erede.
     
    Gli eredi possono fruire delle rate residue della detrazione a decorrere dall’anno del decesso; pertanto, in caso di decesso avvenuto nel 2014, l’erede riporta la detrazione nel proprio mod. 730 / UNICO 2015 PF.
     
    Nella recente Circolare 24.4.2015, n. 17/E l’Agenzia delle Entrate, ha precisato che “la condizione della «detenzione materiale e diretta del bene» debba sussistere non solo per l’anno dell’accettazione dell’eredità, ma anche per ciascun anno per il quale il contribuente intenda fruire delle residue rate di detrazione”.
     
    In altre parole, la necessità che la detenzione materiale e diretta dell’immobile acquisito in successione perduri nel tempo al fine di conservare il diritto a detrarre le quote residue (non fruite dal de cuius), comporta che qualora l’erede, dopo aver detenuto l’immobile, decida di concederlo in comodato / locazione, non può detrarre le rate di competenza degli anni in cui l’immobile non è detenuto direttamente.
     
    Solo nel momento in cui dovesse tornare a detenere l’immobile direttamente (fine locazione / comodato), l’erede potrà beneficiare delle eventuali rate di detrazione ancora residue di competenza degli anni successivi al termine del contratto di locazione / comodato.
     
    Con riferimento alle  spese di acquisto di mobili e grandi elettrodomestici per l’arredo dell’immobile oggetto di interventi di recupero del patrimonio edilizio (c.d. “bonus mobili”) , la detrazione non può essere trasferita dal beneficiario all’erede come previsto per la detrazione 36% - 50% sopra esaminata.
     
    Ciò in considerazione del fatto che: “il c.d. bonus mobili, seppure presupponga la fruizione della detrazione per le spese sostenute per interventi di recupero del patrimonio edilizio, è comunque una detrazione da questa autonoma, con proprie norme sul limite di spesa e sulla ripartizione in dieci rate della detrazione stessa, che non prevedono il trasferimento della detrazione”.
     

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