Sono in arrivo , in materia di imposte di registro, ipotecarie e catastali importanti novità a decorrere dall’1 gennaio 2014.
L’articolo 1 della Tariffa parte prima del D.P.R. n. 131/1986 verrà sostituito; si ricorda che tale articolo disciplina gli atti traslativi a titolo oneroso (compravendite, permute, ecc.) della proprietà di immobili in genere e quelli traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento, compresa la rinuncia pura e semplice agli stessi, i provvedimenti di espropriazione per pubblica utilità e i trasferimenti coattivi.
Dal 1 gennaio 2014 sono previste due sole aliquote: quella del 2% in presenza delle agevolazioni per l’acquisto della “prima casa”, che continueranno a valere al ricorrere dei requisiti e delle condizioni attualmente stabilite con una sola, ma importante, novità. Infatti, la norma agevolativa potrà essere fruita non più, come sinora previsto, se la casa di abitazione presenta i requisiti “non di lusso” prescritti dal D.M. 2 agosto 1969, ma in funzione del fatto che le unità immobiliari non rientrino nelle categorie catastale A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/8 (abitazioni in ville) o A/9 (castelli e palazzi).
Attualmente l’aliquota dell’imposta di registro per la ”prima casa” è del 3%: si ridurrà al 2% ; per quanto concerne le imposte ipotecaria e catastale fisse (euro 168 ciascuna) sono destinate a ridursi a euro 50 cadauna.
Pertanto per chi acquista una “prima casa” si avrà un risparmio significativo, soprattutto se posto a confronto con il “regime iva” che , al contrario, rimane fermo al 4% oltre ad essere dovute le imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa; per queste ultime fino al 31 dicembre 2013 la relativa misura è prevista in euro 168 ciascuna, mentre dall’1 gennaio 2014 sarà elevata a euro 200 ciascuna.
Viceversa se la cessione è posta in essere in regime di registro, le imposte ipotecaria e catastale che fino al 31 dicembre 2013 ammontano ad euro 168 ciascuna, dopo tale data passano alla misura ridotta a euro 50 ciascuna.
Va poi evidenziato il fatto che per gli acquisti di immobili abitativi posti in essere in regime di imposta di registro è ancora prevista la possibilità per le persone fisiche di richiedere la determinazione della base imponibile in misura pari al valore catastale rivalutato (cosiddetto “prezzo valore” L. n. 266/2005) ; tale possibilità vale sia se si tratti di acquisto con le agevolazioni “prima casa”, sia se se si tratta di acquisto per il quale non vengono richieste tali agevolazioni. L’importante è che l’atto abbia ad oggetto l’acquisto di immobili abitativi e relative pertinenze.
L’applicazione del valore catastale rivalutato non è invece possibile se l’atto è soggetto a IVA: in tal caso l’imponibile è rappresentato dal prezzo.
Per ogni altro atto di trasferimento di immobili o di diritti reali immobiliari o costitutivo di questi ultimi l’aliquota risulta pari al 9%.
Importo minimo: se dall’applicazione delle nuove aliquote del 2% o del 9% dovesse risultare un importo per imposta di registro inferiore a euro 1.000, dal 1° gennaio 2014 esso sarà comunque arrotondato per eccesso all’importo minimo di euro 1.000.
Gli atti traslativi o costitutivi a titolo oneroso che saranno assoggettati all’imposta di registro con una delle due nuove aliquote di cui sopra (2 per cento o 9 per cento) e tutti gli atti e le formalità direttamente conseguenti posti in essere per effettuare gli adempimenti presso il catasto ed i registri immobiliari, dal 1° gennaio 2014 saranno esenti dall’imposta di bollo (in genere dovuta in euro 230), dai tributi speciali catastali e dalle tasse ipotecarie e soggetti alle imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di euro cinquanta ciascuna.
Sempre dal 1° gennaio 2014, in relazione ad atti immobiliari a titolo oneroso, traslativi o costitutivi, di cui all’articolo 1 della Tariffa parte prima, sono soppresse tutte le esenzioni e le agevolazioni tribu tarie, anche se previste in leggi speciali. ( ad esempio quelle riconosciute ai trasferimenti di immobili inclusi in piani di recupero (art. 5, L. n. 168/1982); ai provvedimenti, convenzioni e atti d’obbligo previsti dalla legge “Bucalossi” , ai trasferimenti di terreni ammessi alle agevolazioni per la piccola proprietà contadina , salvo che entri in vigore la norma inserita nel disegno di legge di stabilità per il 2014, ai trasferimenti ai Comuni di aree o di opere di urbanizzazione a scomputo dei contributi di urbanizzazione o in esecuzione di convenzioni di lottizzazione, i trasferimenti immobiliari a titolo oneroso in esecuzione di procedimenti di separazione o di divorzio (attualmente esenti da imposte e tasse ai sensi dell’art. 19, L. 74/1987).
Per restare nell’ambito dei contratti immobiliari, non saranno quindi interessati a questo aumento i contratti di locazione in quanto per essi è prevista un’imposta minima di euro 67 (non l’imposta fissa di euro 168), mentre sarà elevata da euro 168 a euro 200 l’imposta fissa di registro prevista per la registrazione contratti di comodato di beni immobili .