> >

Dal 2014 novità per Imposte di registro, ipotecarie e catastali

  • di Luigi Mondardini

    Sono in arrivo , in materia di imposte di registro, ipotecarie e catastali importanti novità a decorrere dall’1 gennaio 2014.

    L’articolo 1 della Tariffa parte prima del D.P.R. n. 131/1986 verrà sostituito; si ricorda  che tale articolo disciplina gli atti traslativi a titolo oneroso (compravendite, permute, ecc.) della proprietà di immobili in genere  e quelli traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento, compresa la rinuncia pura e semplice agli stessi, i provvedimenti di espropriazione per pubblica utilità e i trasferimenti coattivi. 

    Dal 1 gennaio 2014 sono previste due sole aliquote: quella del 2% in presenza delle agevolazioni per l’acquisto della “prima casa”, che continueranno a valere al ricorrere dei requisiti e delle condizioni attualmente stabilite  con una sola, ma importante, novità. Infatti, la norma agevolativa potrà essere fruita non più, come sinora previsto, se la casa di abitazione presenta i requisiti “non di lusso” prescritti dal D.M. 2 agosto 1969, ma in funzione del fatto che le unità immobiliari non rientrino nelle categorie catastale A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/8 (abitazioni in ville) o A/9 (castelli e palazzi).

    Attualmente l’aliquota dell’imposta di registro per la ”prima casa” è del 3%:  si ridurrà al 2% ; per quanto concerne le  imposte ipotecaria e catastale fisse (euro 168 ciascuna) sono destinate a ridursi a euro 50 cadauna.

    Pertanto per chi acquista una “prima casa”  si avrà  un risparmio  significativo, soprattutto se posto a confronto con il  “regime iva” che , al contrario,  rimane fermo al 4% oltre ad essere dovute le   imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa; per queste ultime  fino al 31 dicembre 2013 la relativa misura è prevista in euro 168 ciascuna, mentre dall’1 gennaio 2014 sarà elevata a euro 200 ciascuna.  

    Viceversa se la cessione è posta in essere in regime di registro, le imposte ipotecaria e catastale che  fino al 31 dicembre 2013 ammontano ad euro 168 ciascuna, dopo tale data passano alla  misura ridotta a euro 50 ciascuna.

    Va poi evidenziato il fatto che per gli acquisti di immobili abitativi posti in essere in regime di imposta di  registro è ancora prevista la possibilità per le persone fisiche di richiedere la determinazione della base imponibile in misura pari al valore catastale rivalutato (cosiddetto “prezzo valore”  L. n. 266/2005) ; tale possibilità  vale  sia se si tratti di acquisto con le agevolazioni “prima casa”, sia se se si tratta di acquisto per il quale non vengono richieste tali agevolazioni. L’importante è che l’atto abbia ad oggetto l’acquisto di immobili abitativi e relative pertinenze.

    L’applicazione del valore catastale rivalutato non è invece possibile se l’atto è soggetto a IVA: in tal caso l’imponibile è rappresentato dal prezzo.

    Per ogni altro atto di trasferimento di immobili o di diritti reali immobiliari o costitutivo di questi ultimi l’aliquota risulta pari al 9%.

    Importo minimo: se dall’applicazione delle nuove aliquote del 2% o del 9% dovesse risultare un importo per imposta di registro inferiore a euro 1.000, dal 1° gennaio 2014 esso sarà comunque arrotondato per eccesso all’importo minimo di euro 1.000.

    Gli atti traslativi o costitutivi a titolo oneroso che saranno assoggettati all’imposta di registro con una delle due nuove aliquote di cui sopra (2 per cento o 9 per cento) e tutti gli atti e le formalità direttamente conseguenti posti in essere per effettuare gli adempimenti presso il catasto ed i registri immobiliari, dal 1° gennaio 2014 saranno esenti dall’imposta di bollo (in genere dovuta in euro 230), dai tributi speciali catastali e dalle tasse ipotecarie e soggetti alle imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di euro cinquanta ciascuna.

    Sempre  dal 1° gennaio 2014, in relazione ad atti immobiliari a titolo oneroso, traslativi o costitutivi, di cui all’articolo 1 della Tariffa parte prima, sono soppresse tutte le esenzioni e le agevolazioni tribu tarie, anche se previste in leggi speciali. ( ad esempio quelle riconosciute  ai trasferimenti di immobili inclusi in piani di recupero (art. 5, L. n. 168/1982);  ai provvedimenti, convenzioni e atti d’obbligo previsti dalla legge “Bucalossi” ,  ai trasferimenti di terreni ammessi alle agevolazioni per la piccola proprietà contadina , salvo che entri in vigore la norma inserita nel disegno di legge di stabilità per il 2014, ai trasferimenti ai Comuni di aree o di opere di urbanizzazione a scomputo dei contributi di urbanizzazione o in esecuzione di convenzioni di lottizzazione, i trasferimenti immobiliari a titolo oneroso in esecuzione di procedimenti di separazione o di divorzio (attualmente esenti da imposte e tasse ai sensi dell’art. 19, L. 74/1987).

    Per restare nell’ambito dei contratti immobiliari, non saranno quindi interessati a questo aumento i contratti di locazione in quanto per essi è prevista un’imposta minima di euro 67 (non l’imposta fissa di euro 168), mentre sarà elevata da euro 168 a euro 200 l’imposta fissa di registro prevista per la registrazione contratti di comodato di beni immobili .

     

     

Ti potrebbe anche interessare:

Novità flash

venerdì 08 aprile 2022 ISTAT Febbraio 2022martedì 19 gennaio 2021 ISTAT :Indice del mese di DICEMBRE 2020martedì 19 maggio 2020 ISTAT aprile 2020domenica 15 marzo 2020 Proroga dei versamenti del 16 marzoVai all'archivio

Quesito del giorno

venerdì 08 aprile 2022 Locazioni stipulate dai giovani: detrazioni
venerdì 08 aprile 2022 Detrazione Edilizia: la cessione a terzi
lunedì 04 aprile 2022 Fattura elettronica: le sanzioni
lunedì 04 aprile 2022 Bonus verde: proroga
domenica 03 aprile 2022 Bonus facciate: proroga
Vai all'archivio

Link