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Detrazione per i figli a carico: attribuzione ai genitori

  • di Luigi Mondardini

    Il diritto alla detrazione spetta per tutti i figli che nel corso dell'anno hanno percepito un reddito complessivo uguale o inferiore a 2.840,51 Euro.

    Ciò a prescindere dall'età del figlio,  dal fatto che egli sia o meno dedito agli studi, e indipendentemente dalla convivenza con il genitore richiedente.
    La detrazione interessa sia i figli naturali riconosciuti, che quelli adottivi e affidati o affiliati.
     
    Se i genitori sono coniugati o conviventi  e quindi non sono legalmente ed effettivamente separati,  la detrazione per figli a carico deve essere ripartita tra i genitori nella misura del 50%.
     
    Tuttavia è possibile attribuire l'intera detrazione a chi dei due genitori  ha il reddito complessivo più elevato e questo per evitare che, per incapienza d'imposta, il nucleo familiare perda l'agevolazione.
    Si precisa inoltre che  l'Agenzia delle Entrate nella circolare 15/2007 ha precisato come sia  possibile utilizzare tale ripartizione anche in assenza della condizione di "incapienza", in quanto la norma non vi fa espresso riferimento.
     
    Una volta effettuata questa scelta, tale criterio è obbligatorio per tutti i figli dei medesimi genitori; viceversa in presenza di figli di altri genitori è possibile applicare percentuali di detrazioni diverse (50 o 100%).
     
    Pertanto la detrazione per figli a carico di genitori coniugati o conviventi può essere attribuita nella misura del 50% a ciascuno oppure interamente al genitore con reddito più elevato per tutti i figli.
     
    Se i genitori sono legalmente ed effettivamente separati, o in caso di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la detrazione viene attribuita a senda che vi sia accordo o meno.
     
    In mancanza di accordo spetta al genitore affidatario,  se il figlio è affidato esclusivamente ad uno dei genitori; al 50% tra entrambi i genitori se l'affidamento è congiunto o condiviso.
     
    Se vi è accordo, è fatta salva la possibilità di adottare le regole dei genitori coniugati (50% a ciascuno o 100% al genitore con reddito più elevato).
     
    Sia in caso di affido esclusivo, sia congiunto, se uno dei due genitori non può usufruire in tutto o in parte della detrazione per incapienza, questa è attribuita per intero all'altro genitore, che è tenuto - salvo diverso accordo - a riversare all'altro genitore l'intera detrazione o il 50% in caso di affido congiunto.
     
     
     
     

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