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Spese per adozione internazionale

  • di Luigi Mondardini

    E’ prevista la deducibilità dal reddito complessivo del 50 per cento delle spese sostenute dai genitori adottivi.

    Si tratta delle spese  per l’espletamento della procedura di adozione di cui al Capo I del Titolo III della legge 4 maggio 1983, n. 184.
     
    La deduzione è prevista per agevolare coloro che decidono di  adottare un minore straniero e che, pertanto, vengono ad essere sottoposti all'osservanza di tutti gli obblighi che la procedura di cui al Capo I del Titolo III della legge 4 maggio 1983, n. 184 impone. 
     
    Si ritiene che il legislatore non abbia inteso ripartire la deduzione per gli oneri sostenuti per la procedura di adozione nella misura fissa del 25 per cento per ogni coniuge, ma piuttosto abbia inteso ammettere in deduzione dal reddito di uno o di entrambi i coniugi complessivamente il 50 per cento delle spese sostenute.
     
    Pertanto, poiché è principio generale che gli oneri individuati dall'art. 10 del TUIR sono deducibili dal reddito imputabile al contribuente che ha sostenuto le spese, si ritiene che la deduzione del 50 per cento, di cui all'art. 10, comma 1, lett. l-bis) del TUIR, debba essere proporzionalmente suddivisa tra i due genitori, in relazione alle spese sostenute, se la spesa è stata sostenuta da entrambi. 
     
    Nel caso in cui, invece, la spesa sia stata sostenuta da un solo genitore, in quanto l'altro coniuge è a suo carico, la deduzione spetta esclusivamente al coniuge che ha sopportato la spesa, nella misura del 50 per cento. 
     
    Si ricorda che per fruire della deduzione in argomento, è necessario che le spese sostenute siano certificate dall'ente autorizzato, cui è stato conferito il mandato per l'espletamento della procedura.
     
    Per motivi di semplificazione legati alle obiettive difficoltà di individuare il coniuge che ha concretamente sostenuto, anche all’estero, le spese nelle procedure in esame, i coniugi potranno specificare all’ente autorizzato, nella dichiarazione da rendere in base alla risoluzione n. 77 del 2004, anche quale sia l’importo delle spese sostenute da ciascuno di essi.
     
    Si ritiene in tal modo soddisfatto anche il requisito richiesto dalla disposizione in esame circa la titolarità del sostenimento della spesa. 
     
    Pertanto, se l'ente autorizzato a cui si sono rivolti i coniugi, ha certificato sulla base delle dichiarazioni da loro rese, che le spese di adozione sono state sostenute da entrambi in pari misura, ciascuno potrà dedurre solo il 25 per cento delle spese sostenute. 
     
    Diversamente, se l'ente autorizzato, sulla base delle dichiarazioni rese dai coniugi, ha attestato che le spese certificate sono state sostenute in misura differenziata dai due coniugi, ciascuno potrà dedurre la quota parte che gli è stata certificata. 
     
    Per le spese sostenute nell’anno 2014, i coniugi potranno rendere tale dichiarazione anche in occasione della presentazione della dichiarazione dei redditi, apponendola sull’originale della certificazione rilasciata dall’ente, a condizione che la stessa non contraddica dichiarazioni sostitutive di atto notorio già rese all’ente.
     

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