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Le spese per istruzione sono detraibili, ma solo a determinate condizioni

  • di Luigi Mondardini

    La lettera e) del comma 1 dell’art. 15 del Tuir, riconosce il diritto alla detrazione nella misura del 19% delle spese di istruzione.

    Esse comprendono quelle per la frequenza di corsi di istruzione secondaria, universitaria, di perfezionamento e/o specializzazione universitaria, tenuti presso istituti o università italiane pubbliche

    Per le  spese sostenute nell’ambito di strutture private o estere , la detrazione  è  ammessa  ma solo in misura non superiore a quella stabilita per le tasse degli istituti statali. 

    Per quanto riguarda le scuole di grado inferiore   materne elementari, secondarie di primo grado poichè è previsto l’obbligo scolastico, attualmente fino ai 16 anni , non si può detrarre alcuna somma.

    Il che significa che qualunque tipo di versamento richieda la scuola pubblica al momento dell’iscrizione , non è una spesa detraibile come spesa di istruzione, ma potrebbe rientrare nel campo delle erogazioni liberali.

    A partire dal quarto anno delle superiori, ossia dal termine dell’obbligo scolastico  sono dovute le tasse per la frequenza e  per l’esame di maturità.

    Attualmente la tassa  di frequenza dovuta allo Stato è pari a circa 15 euro; meno di 30 euro  invece  la tassa per sostenere  l’esame di maturità e quella di diploma nei licei. Gli importi  appena indicati sono anche  quelli di riferimento anche per chi sceglie le scuole private,dato che la detrazione è ammessa solo per un importo pari a quello richiesto per le scuole pubbliche.

    Nessuna detrazione a qualunque titolo è comunque ammessa per le rette e per tutte le altre somme richieste relativamente all’iscrizione e alla frequenza nelle scuole private.

    Analogamente non è ammesso nessuno sconto fiscale per i corsi di lingua, sia in Italia che all’estero, come pure per le spese per i viaggi di istruzione organizzati dagli istituti.

    Nessuna detrazione, è altresì prevista per i corsi di formazione professionale offerti da istituti  privati e accessibili da chi ha solo il diploma di terza media, o di scuola superiore.

    Qualunque sia il tipo di corso seguito in questo caso, infatti, le spese di iscrizione e frequenza  non danno diritto alla detrazione del 19% per spese scolastiche, perché anche la formazione professionale è gratuita quando si scelgono gli istituti pubblici.

    Nel caso in cui vengano richieste dalle scuole  somme “ come contributi scolastici volontari”, a prescindere dalle vere e proprie tasse scolastiche, questo  tipo di versamenti rientrano tra le erogazioni liberali detraibili sulla base della normativa che prevede la possibilità di detrarre le  “erogazioni liberali”  “a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, statali e paritari senza scopo di lucro  appartenenti al sistema nazionale di istruzione, finalizzate a:  innovazione tecnologica; - edilizia scolastica;  ampliamento dell’offerta formativa”.

    Non rientrano, invece, nelle voci elencate dalla legge, quelle relative al rimborso delle gite scolastiche in quanto si tratta di pagamento di spese di vitto e alloggio. Lo stesso per il rimborso di biglietti di cinema e musei, ossia fondi che non sono destinati alla scuola in quanto  tale, ma appunto, al pagamento di un biglietto d’ingresso.

    A partire dal 2013, poi, la possibilità di godere delle detrazioni è riconosciuta anche alle donazioni in favore degli istituti di formazione nel campo della musica e delle arti.

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