A decorrere dal 2014 la detrazione dei premi assicurativi ha subito modifiche rispetto alla situazione 2013.
E’ possibile fruire della detrazione nella misura del 19% sui premi di ammontare massimo pari a € 530, se relativi ad assicurazioni aventi ad oggetto il rischio morte / invalidità permanente da qualsiasi causa derivante; € 1.291,14 (al netto dei premi per il rischio morte / invalidità permanente), se relativi ad assicurazioni aventi ad oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana.
Nel quadro RP del mod. UNICO 2015 PF per i premi pagati nel 2014, per i quali si intende fruire della detrazione, sono stati istituiti 2 diversi codici (“36” e “37”) in base alla tipologia di rischio assicurato.
A decorrere dal 2014 l’ammontare massimo del premio sul quale calcolare la detrazione è pari a:
- € 530 per i premi relativi ad assicurazioni aventi ad oggetto il rischio di morte o invalidità permanente non inferiore al 5% (contratti stipulati / rinnovati dal 2001) e alle assicurazioni vita e contro gli infortuni (contratti stipulati / rinnovati fino al 2000). La detrazione massima spettante è quindi pari a € 100,70;
- € 1.291,14 per i premi relativi ad assicurazioni aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana. Tale limite va considerato al netto dei premi corrisposti a copertura del rischio di morte / invalidità permanente. La detrazione massima spettante è quindi pari a € 245,32.
La detrazione spetta in ogni caso con riferimento a quanto effettivamente sostenuto e quindi i premi pagati nel 2014, a prescindere dalla scadenza degli stessi.
Concorrono all’importo massimo ammesso anche i premi relativi alle assicurazioni stipulate / rinnovate fino al 31.12.2000; in presenza di più assicurazioni, l’ammontare massimo di € 530 costituisce il limite complessivo annuo sul quale calcolare la detrazione. Così anche in caso di più assicurazioni per le quali è previsto il limite di € 1.291,14.
Nel caso in cui i premi pagati coprano sia il rischio di morte / invalidità (limite massimo € 530) sia il rischio di non autosufficienza (limite massimo € 1.291,14) l’importo complessivo su cui calcolare la detrazione non può superare € 1.291,14.
Il contribuente può detrarre il premio assicurativo nei limiti sopra esposti anche nei seguenti casi:
- il contribuente è il contraente ma l’assicurato è un suo familiare fiscalmente a carico;
- il contraente e l’assicurato è un familiare fiscalmente a carico del contribuente.
Al fine di documentare il sostenimento delle spese per le quali si intende fruire della detrazione occorre conservare la ricevuta di pagamento del premio , il contratto di assicurazione ovvero l’apposito prospetto rilasciato dall’assicurazione nel quale risultino:
- i dati identificativi del contraente e dell’assicurato;
- il tipo e la decorrenza del contratto. In particolare, in caso di polizze miste è necessario che siano indicate le parti di premio riferite alle diverse fattispecie;
- gli importi fiscalmente rilevanti.