La nuova disposizione presenta modalità applicative diverse rispetto a quanto previsto ai fini IVA, anche se l’obiettivo del monitoraggio è il medesimo.
Per quanto riguarda il credito IVA, l’utilizzo superiore a € 5.000 è consentito dal 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione IVA. È dunque necessario che la dichiarazione IVA sia inviata telematicamente all’Agenzia delle Entrate prima di effettuare la compensazione.
Inoltre, qualora il credito utilizzato superi il limite di € 15.000, è altresì necessario che la dichiarazione IVA sia munita di visto di conformità. Per agevolare la compensazione, è stata concessa la possibilità di presentare la dichiarazione IVA in via autonoma a partire dall’1.2 di ogni anno.
Per le altre dichiarazioni fiscali, i cui crediti sono ora oggetto di monitoraggio, le scadenze di invio cadono in un momento successivo (il mod. 770 a luglio, il mod.UNICO/IRAP a settembre) ; in questi casi si ritiene che, fermo restando il limite di € 15.000 al di sopra del quale è obbligatorio il rilascio del visto di conformità, la compensazione non richieda la preventiva presentazione della dichiarazione e per l’invio telematico del mod. F24 non sia necessario utilizzare i servizi messi a disposizione dell’Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline).
Pertanto il contribuente effettua la compensazione nel mod. F24 dei crediti disponibili secondo le ordinarie regole. Dall’1.1.2014, nell’ipotesi in cui il contribuente sia in grado di prevedere l’ammontare del credito, lo stesso può utilizzare il credito senza alcuna “autorizzazione preventiva” avvalendosi indifferentemente del canale Entratel, Home banking-CBI. Qualora nel corso del 2014 l’ammontare dell’utilizzo superi € 15.000, la dichiarazione dalla quale scaturisce il credito, da presentare nei consueti termini, dovrà essere munita del visto di conformità. È opportuno che il contribuente abbia la consapevolezza che la dichiarazione redditi/IRAP dovrà essere munita del visto di conformità.