> >

Utilizzo dei crediti nei confronti della Pa: una nuova tempistica

  • di Luigi Mondardini

    Il Dl 66/2014 ha eliminato il termine del 31 dicembre 2012 per i crediti utilizzabili in compensazione in sede di contenzioso ed iscrizioni a ruolo.

    Il termine viene differito al 30 settembre 2013  rispetto al precedente 31 dicembre 2012.
     
    Attualmente è possibile  utilizzare i crediti vantati verso la pubblica amministrazione in compensazione con i debiti fiscali che hanno fatto oggetto di una specifica procedura di definizione. 
    Il decreto limita l'opportunità di compensazione ai debiti tributari definiti o con il ricorso all'accertamento con adesione ovvero con l'adesione diretta a processi verbali di constatazione o agli inviti al contraddittorio ovvero alla conciliazione giudiziale ovvero, infine, alla mediazione tributaria.
     
    I crediti certificati dalla Pubblica amministrazione (  Stato, ente pubblico nazionale, ente locale ovvero ente del Servizio sanitario nazionale)  possono essere utilizzati per compensare debiti tributari derivanti da somme dovute all'Erario a seguito di istituti deflattivi del contenzioso.
     
    Il decreto subordina il perfezionamento della compensazione debiti-crediti all'esistenza di alcune condizioni essenziali e vincolanti:
     
    a) i crediti utilizzati in compensazione devono risultare da certificazione rilasciata attraverso la piattaforma telematica e non devono essere già stati pagati dalla Pubblica amministrazione o utilizzati per altre finalità;
     
    b) la certificazione deve recare la data di pagamento del credito certificato;
     
    c) il contribuente titolare del debito tributario deve coincidere, attraverso il riscontro del codice fiscale, con il soggetto titolare del credito certificato.
     
    La procedura di controllo prevede che il contribuente possa usufruire della compensazione esclusivamente attraverso il modello F24 telematico;- una volta ricevuto il modello F24 l'agenzia delle Entrate dovrà trasmettere in via telematica alla piattaforma elettronica di certificazione il codice fiscale, gli importi creditizi con i rispettivi dati identificativi e la data di presentazione del modello; la piattaforma elettronica di certificazione procederà ai controlli e successivamente comunicherà all'agenzia delle Entrate, sempre in via telematica, il rispetto o meno delle condizioni previste nel decreto.
    Il mancato rispetto di una delle condizioni comporta che tutti i pagamenti sono considerati come non avvenuti.
     
    La comunicazione dell'esito negativo viene notificata telematicamente al soggetto che ha trasmesso il modello F24 tramite i servizi telematici dell'agenzia delle Entrate. Con la risoluzione 16/E del 4 febbraio 2014 l'Agenzia delle Entrate ha provveduto a istituire i codici tributo da indicare nel modello «F24 Crediti PP.AA» per l'utilizzo in compensazione dei crediti vantati nei confronti della pubbliche amministrazione.
    Pertanto il contribuente seguendo puntualmente la procedura ricordata dovrà inserire i relativi codici tributo secondo le modalità indicate nel decreto del ministero dell'Economia del 14 gennaio 2014.
     

Ti potrebbe anche interessare:

Novità flash

venerdì 08 aprile 2022 ISTAT Febbraio 2022martedì 19 gennaio 2021 ISTAT :Indice del mese di DICEMBRE 2020martedì 19 maggio 2020 ISTAT aprile 2020domenica 15 marzo 2020 Proroga dei versamenti del 16 marzoVai all'archivio

Quesito del giorno

venerdì 08 aprile 2022 Locazioni stipulate dai giovani: detrazioni
venerdì 08 aprile 2022 Detrazione Edilizia: la cessione a terzi
lunedì 04 aprile 2022 Fattura elettronica: le sanzioni
lunedì 04 aprile 2022 Bonus verde: proroga
domenica 03 aprile 2022 Bonus facciate: proroga
Vai all'archivio

Link