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Professionisti: la deducibilità della formazione e aggiornamento

  • di Luigi Mondardini

    Il professionista può dedurre ai fini dell’imposta sul reddito le spese di formazione e aggiornamento professionale.

    Il riferimento legislativo è l’articolo 54, comma 5 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR):
     
    “le spese di partecipazione a convegni, congressi e simili o a corsi di aggiornamento professionale, incluse quelle di viaggio e soggiorno sono deducibili nella misura del 50 per cento del loro ammontare”
     
    Spese deducibili: 
     
    - quota di iscrizione ai corsi, convegni e congressi; 
     
    - spese di viaggio per raggiungere la sede del corso o convegno; 
     
    - spese di vitto durante il corso o convegno; 
     
    - spese di alloggio per la partecipazione.
     
    I corsi di formazione devono essere inerenti alla professione svolta.
     
    Anche per i corsi di formazione online in modalità e-learning le spese sono deducibili, sempre del 50%.
     
    Deducibilità IRPEF : iscrizioni e viaggi: deducibilità del 50% sul 100% della spesa. Vitto e alloggio: deducibilità del 50% sul 75% delle spese.
     
    La circolare n. 35/E 2012 dell’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la deducibilità è applicabile anche alle spese per la partecipazione alla formazione continua obbligatoria degli iscritti in albi professionali come ingegneri, avvocati, commercialisti, consulenti del lavoro, geometri, ecc.
     
    I corsi di formazione e aggiornamento professionale possono essere svolti anche all’estero, purché si provi la spesa con copia della fattura e del bonifico con cui si è pagato il corso
     
     
     
     
     
     
     
     
     

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