Il professionista può dedurre ai fini dell’imposta sul reddito le spese di formazione e aggiornamento professionale.
Il riferimento legislativo è l’articolo 54, comma 5 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR):
“le spese di partecipazione a convegni, congressi e simili o a corsi di aggiornamento professionale, incluse quelle di viaggio e soggiorno sono deducibili nella misura del 50 per cento del loro ammontare”
Spese deducibili:
- quota di iscrizione ai corsi, convegni e congressi;
- spese di viaggio per raggiungere la sede del corso o convegno;
- spese di vitto durante il corso o convegno;
- spese di alloggio per la partecipazione.
I corsi di formazione devono essere inerenti alla professione svolta.
Anche per i corsi di formazione online in modalità e-learning le spese sono deducibili, sempre del 50%.
Deducibilità IRPEF : iscrizioni e viaggi: deducibilità del 50% sul 100% della spesa. Vitto e alloggio: deducibilità del 50% sul 75% delle spese.
La circolare n. 35/E 2012 dell’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la deducibilità è applicabile anche alle spese per la partecipazione alla formazione continua obbligatoria degli iscritti in albi professionali come ingegneri, avvocati, commercialisti, consulenti del lavoro, geometri, ecc.
I corsi di formazione e aggiornamento professionale possono essere svolti anche all’estero, purché si provi la spesa con copia della fattura e del bonifico con cui si è pagato il corso