I componenti deducibili dal reddito di lavoro autonomo (quadro G 08 e G 09).
Le istruzioni per la compilazione del quadro precisano che l’elenco fornito è da considerarsi “tassativo” e quindi a rigo G08 vanno indicate esclusivamente le spese sotto evidenziate definiti come consumi.
I “consumi” comprendono l’ammontare fiscalmente deducibile delle spese relative a servizi telefonici e accessori.
In particolare vanno considerate le spese sostenute nel 2013 (non rileva il periodo al quale si riferisce il pagamento), per l’80% dell’ammontare complessivo nella generalità dei casi ovvero nella misura del 50% in caso di utilizzo promiscuo.
Non vanno ricomprese le spese relative alla manutenzione degli apparecchi telefonici che vanno incluse a rigo G09 “Altre spese.
Per i consumi di energia elettrica, sostenuti nel 2013,tale spesa può essere dedotta integralmente ovvero nella misura del 50% in caso di utilizzo promiscuo.
Carburanti, lubrificanti e simili utilizzati per gli autoveicoli, comprendono le spese relative al veicolo utilizzato per l’attività ma soltanto quelle sostenute per l’acquisto di carburanti e lubrificanti.
Per quanto riguarda l’ammontare deducibile si rammenta che ai sensi dell’art. 164, TUIR è ammesso il 20% della spesa sostenuta nell’anno limitatamente ad uno solo veicolo per ciascun professionista. La percentuale sale al 70% della spesa sostenuta nell’anno se la stessa è riferita al veicolo dato in uso promiscuo ad un dipendente per la maggior parte del periodo d’imposta.
Non vanno ricomprese le spese di carburante, lubrificanti e simili per l’utilizzo di ciclomotori e motocicli, che vanno incluse nell’importo da indicare a rigo G09 “Altre spese”.
Riepilogando per spese per “consumi “ si intendono: Carburanti / lubrificanti autovettura (1 veicolo per ciascun professionista), Spese telefono fisso e Spese telefono cellulare, - Energia elettrica.
Al RIGO G09 vanno indicate le cosidette “Altre spese” che comprendono una serie di voci.
Spese di albergo e ristorante. Si rammenta che va considerato il 75% delle spese effettivamente sostenute e documentate nel limite del 2% del compensi dichiarati; il 100% delle spese sostenute dal committente per conto del professionista e da questo addebitate in fattura.
Spese di rappresentanza: sono deducibili nel limite dell’1% dei compensi dichiarati ; le spese di albergo e ristorante classificabili “di rappresentanza” concorrono nella misura del 75%; sono da considerare sempre tali le spese relative a beni destinati ad essere ceduti gratuitamente nonché le spese sostenute per l’acquisto / importazione di oggetti d’arte, di antiquariato o da collezione (anche quando gli stessi sono utilizzati come beni strumentali per l’esercizio dell’attività).
Spese per convegni, congressi e simili ovvero per corsi di aggiornamento: sono deducibili nella misura del 50%, tenendo presente che le spese di albergo e ristorante concorrono all’importo complessivo (deducibile al 50%) nella misura del 75%.
Spese relative alla manutenzione degli apparecchi telefonici nella misura dell’80% ovvero del 50% in caso di utilizzo promiscuo. Si evidenzia che non vanno incluse in tale rigo le spese per i servizi telefonici, che vanno indicate nel precedente rigo G08 “Consumi”; per l’acquisto degli apparecchi telefonici in quanto le istruzioni per la compilazione specificano che non vanno ricomprese nel rigo in esame le quote di ammortamento e le spese per beni strumentali di costo unitario non superiore a € 516,46. Tali spese vanno esposte a rigo G11 e G22.
Spese per l’acquisto di carburanti, lubrificanti e simili relative ai ciclomotori e motocicli, nel limite del 20% delle spese sostenute e di 1 veicolo per professionista ovvero nel limite del 70% se dato in uso promiscuo ad un dipendente per la maggior parte dell’anno.
Spese diverse da quelle di carburante, lubrificanti e simili, sostenute per la trazione di autoveicoli, autocaravan, ciclomotori e motocicli, nella misura del 20% delle spese relative ad 1 solo veicolo per professionista ovvero nel limite del 70% se dato in uso promiscuo ad un dipendente per la maggior parte dell’anno.
Per gli studi professionali e le società di professionisti il limite di 1 solo veicolo è riferito ad ogni socio o associato.
Spese di impiego dei beni mobili utilizzati promiscuamente e in base a contratto di leasing o di noleggio, nella misura del 50%; quota di costo eccedente gli oneri retributivi e contributivi, sostenuto per l’impiego di personale utilizzato in base a contratto di somministrazione di lavoro; spese inerenti l’attività sostenute e debitamente documentate, nella misura del 50% se afferenti beni o servizi utilizzati in modo promiscuo.
Ad esempio vanno indicati in tale rigo: premi assicurazione rischi professionali; spese postali e di cancelleria; oneri bancari; imposta di bollo, di registro; abbonamenti a riviste e banche dati; spese per pubblicità, servizi esterni di vigilanza, servizi esterni di pulizia; premi per assicurazioni obbligatorie e non obbligatorie (RC auto / incendio); le spese per corsi di aggiornamento professionale dei dipendenti; pedaggi autostradali (20% delle spese relative ad 1 solo veicolo per professionista ovvero nel limite del 70% se dato in uso promiscuo ad un dipendente).
Non vanno inclusi in tale rigo le quote di ammortamento e spese dei beni strumentali di costo unitario non superiore a € 516,46 (evidenziate a rigo G11 e G22); le spese relative agli immobili (ad esempio, canoni di locazione e spese condominiali – evidenziate a rigo G12 e G20); gli interessi passivi (evidenziati a rigo G12); i canoni di locazione finanziaria e non finanziaria (evidenziate a rigo G12 e G20 / G21).