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Deducibilità parziale per tipologie di costi nell’esercizio della professione

  • di Luigi Mondardini

    Nell’ambito delle spese sostenute dai professionisti, sussiste un panorama piuttosto variegato in merito alle quote di deducibilità delle singole voci, che ha subito anche numerosi interventi modificativi nel tempo.

    Facciamo il punto su alcune particolari tipologie molto frequenti:

    1. Auto: ampio spazio a tutto ciò che ruota attorno all’utilizzo dell’auto che per molti professionisti rappresenta  se non l’unico almeno il principale bene strumentale:
      • Acquisto autovetture: l‘ultimo intervento legislativo ha ridotto a “solo” il 20% il costo deducibile rappresentato – trattandosi di bene strumentale -   degli ammortamenti e nel rispetto (mai modificato) di  un tetto massimo di spesa di 18.075,99=.  Al contrario la percentuale di detraibilità dell’IVA è rimasta al 40%.
      • Analogamente, in caso di leasing, i relativi canoni sono deducibili nella misura del 20% e sempre con lo stesso limite valido per l’acquisto; l’IVA è detraibile al 40%. Occorre ricordare che il contratto di leasing non può avere durata inferiore ai 4 anni, e  cioè  pari al  periodo di ammortamento ordinario previsto dai coefficienti fiscali.
      • Un’altra modalità di utilizzo dell’autovettura è la locazione: in questo caso resta la percentuale del 20% associata ad un limite annuo di 3.615,20= Euro; IVA 40%.
      • Le spese sostenute impiegando l’auto seguono gli stessi criteri: costi di manutenzione, riparazione, bollo, assicurazione, custodia,….., sono deducibili nella misura del 20% del loro ammontare; la relativa IVA è detraibile al 40%.
    2. Telefono cellulare: si tratta di un altro bene indispensabile nell’attività professionale.
      • Le spese di acquisto e  leasing nonché quelle di impiego sono deducibili nella misura dell’80% purché il contratto sia della tipologia “affari” soggetto alla tassa di concessione governativa; la relativa IVA è detraibile al 50%.
      • Allo stesso modo sono deducibili sempre all’80% le spese per ricariche telefoniche dei cellulari purché eseguite con pagamenti tracciabili; le stesse non sono soggette ad IVA.
      • La stessa percentuale di detraibilità (80%) si applica anche all’utilizzo dei telefoni fissi; in questo caso l’IVA detraibile sale al 100%.
    3. Frequente il caso di sostenimento di spese per alberghi e ristoranti purché sussista il requisito dell’inerenza all’esercizio della professione. In questo caso occorre fare i conti con due limiti: quello del 75% dell’importo sostenuto e quello del 2% dei compensi percepiti come tetto massimo detraibile. Se tali spese sono sostenute in occasione di convegni e corsi la percentuale va rapportata al 50%. L’IVA connessa a questa tipologia di spese è interamente detraibile (100%).
    4. Spese di rappresentanza: sono deducibili entro il tetto massimo dell’1% dei compensi percepiti, ma la relativa IVA è totalmente indetraibile. Le spese per omaggi , se di importo unitario superiore ai 50 Euro, rientrano nella categorie delle spese di rappresentanza; se inferiori sono interamente deducibili. Per quanto riguarda l’IVA lo spartiacque è rappresentato dall’importo unitario pari a 25,82 Euro: è detraibile al 100% solo al di sotto di tale  limite.
    5. Leasing per i beni mobili (arredamento, attrezzature, computer…..): non ci sono limiti alla deducibilità dei canoni,  a patto che la durata del contratto non sia inferiore ai 2/3 del periodo di ammortamento ordinario previsto dai coefficienti fiscali.
    6. Spese di familiari del professionista: sia che assumano la veste di lavoratori dipendenti o collaboratori coordinati e continuativi  o occasionali, sono totalmente indeducibili.
    7. Spese di manutenzione su beni di proprietà: sono deducibili nel limite del 5% da calcolarsi sul costo complessivo di tutti i beni materiali ammortizzabili risultante all’inizio dell’esercizio dal registro dei cespiti. L’eventuale eccedenza è deducibile in quote costanti nei successivi 5 periodi di imposta.
    8. Immobili: per gli immobili, strumentali ovvero ad utilizzo promiscuo, acquisiti in proprietà o leasing dai professionisti  a partire dal 1 gennaio 2010 non è più consentita alcuna deduzione né delle quote di ammortamento né dei canoni leasing; rimane invece la deducibilità per quelli acquistati  nel precedente triennio 1/1/2007 – 31/12/2009. Sono invece deducibili le spese per interventi di manutenzione ordinaria nei limiti della  regola suindicata che prevede un plafond  del 5%. Ove l’immobile venga utilizzato promiscuamente, la deducibilità è pari al 50%
    9. Ammortamenti: ferma restando la disciplina generale applicabile ai beni strumentali (materiali), la normativa ignora per i professionisti l’ammortamento dei beni “immateriali” che pertanto saranno dedotti per intero secondo il principio di cassa (ad esempio l’acquisto di un software  potrà essere dedotto per intero nel periodo, purché non sia un software di base; in tal caso verrà ammortizzato assieme al costo dell’hardware).

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