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La “Nuova Sabatini” anche per gli impianti fotovoltaici (beni mobili)

  • di Luigi Mondardini

    Con il D.L. n. 69/2013 ed il D.M. 27.11.2013 è stata introdotta a favore delle PMI un agevolazione per l’acquisto di nuovi beni strumentali.

    Sono incluse  anche le  nuove tecnologie digitali e consiste nel riconoscimento di un contributo in conto interessi qualora la spesa sia finanziata mediante l’accesso a forme di finanziamento.
     
    Sono agevolati gli acquisti di macchinari, impianti, beni strumentali di impresa e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo, nonché investimenti in hardware, software e tecnologie digitali.
     
    Restano escluse le spese sostenute per l’acquisto di terreni o fabbricati, anche se destinati ad essere utilizzati per finalità produttive. 
     
    Rientrano tra i beni “agevolabili” anche gli impianti fotovoltaici,  a condizione che  siano  qualificabili  come “impianti ”, ossia come beni  mobili . A tale proposito si  ricorda che un impianto fotovoltaico è qualificabile come bene mobile, nel caso in cui non ricorrano i presupposti per il relativo accatastamento autonomo o non sia necessario procedere all’incremento del valore catastale dell’immobile ospitante l’impianto stesso. 
     
    Inoltre  la classificazione mobiliare di un impianto fotovoltaico si realizza :
    - nel caso in cui la potenza nominale dell’impianto fotovoltaico non è superiore a 3 chilowatt per ogni unità immobiliare servita dall’impianto stesso;
    - la potenza nominale complessiva, espressa in chilowatt, non è superiore a tre volte il numero delle unità immobiliari le cui parti comuni sono servite dall’impianto, indipendentemente dalla circostanza che sia installato al suolo oppure sia architettonicamente o parzialmente integrato ad immobili già  censiti al catasto edilizio urbano.
    - Per le installazioni ubicate al suolo, il volume individuato dall’intera area destinata all’intervento (comprensiva, quindi, degli spazi liberi che dividono i pannelli fotovoltaici) e dall’altezza relativa all’asse orizzontale mediano dei pannelli stessi, è inferiore a 150 m.
     
    In base alle indicazioni dell’Agenzia delle Entrate se l’immobile sul quale vengono integrati i pannelli fotovoltaici, totalmente o parzialmente, e` di proprietà  di terzi, il relativo costo configura una spesa di manutenzione straordinaria non capitalizzabile in quanto relativo ad un bene non di proprietà. Tale costo è iscrivibile tra le immobilizzazioni immateriali nella voce “Costi per migliorie e spese incrementative su beni di terzi” se non è separabile dai beni immobili a cui si riferiscono, altrimenti andrà inserito  tra le “Immobilizzazioni materiali” nella specifica categoria di appartenenza.
     
    Affinché   sia utilizzabile l’agevolazione in oggetto  è necessario che gli impianti fotovoltaici siano funzionali allo svolgimento dell’attività d’impresa .  Dunque l’impianto fotovoltaico deve essere utilizzato nello svolgimento dell’attività d’impresa, non deve costituire di per sé stesso lo svolgimento di attività d’impresa. 
     
    Da un punto di vista operativo, le PMI che intendo accedere alla normativa in commento potranno inoltrare domanda di finanziamento a partire dal 31 marzo, al fine di ottenere un beneficio pari ad uno sconto del 2,75% sul tasso di interesse applicato alla forma di finanziamento.
     

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