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Credito di imposta per nuovi investimenti in beni strumentali

  • di Luigi Mondardini

    L’ art. 18, DL n. 91/2014 (Decreto c.d. “Competitività”) propone un’agevolazione con riguardo agli investimenti in beni strumentali nuovi.

    Di fatto , seppur con una serie di importanti differenze, siamo in presenza di  una sorta di  “riedizione” delle precedenti “agevolazioni Tremonti” a cui si può  fare riferimento in attesa di un intervento da parte dell’Agenzia delle Entrate.
     
    E’ previsto che l’agevolazione spetti ai soggetti titolari di reddito d’impresa compresi coloro che hanno iniziato l’attività da meno di 5 anni alla data del 25.6.2014 (data di entrata in vigore del DL n. 91/2014)o anche dal  26.6.2014.
    Sono esclusi i lavoratori autonomi.
     
    L’agevolazione in esame è usufruibile dal soggetto interessato “indipendentemente dalla natura giuridica, dalla dimensione e dal settore produttivo di appartenenza”, dal tipo di contabilità adottata (ordinaria / semplificata). 
    Inoltre non rileva l’eventuale determinazione del reddito d’impresa con criteri forfetari o l’applicazione di regimi d’imposta sostitutivi (regime dei minimi, delle nuove iniziative).
     
    Il beneficio in esame è riconosciuto per gli investimenti  di importo superiore a € 10.000 (per singolo bene), effettuati dal 25.6.2014 al 30.6.2015, purché si tratti di “beni strumentali nuovi “  compresi nella divisione 28 della Tabella Ateco 2007 ed  effettuati in strutture ubicate in Italia. Per l’individuazione dei “beni strumentali” va fatto riferimento all’art. 102, TUIR, ossia ai beni suscettibili di ammortamento.
     
    Trattasi per lo più di macchinari e apparecchiature che intervengono meccanicamente e termicamente sui materiali o sui processi di lavorazione (sono esclusi in particolare gli immobili e le autovetture).
    E’ agevolabile anche l’investimento di un bene che, non compreso nella citata divisione 28, costituisce una “dotazione” dell’investimento (agevolabile), intesa quale componente o parte indispensabile al funzionamento dello stesso (ad esempio, computer necessario a far funzionare i macchinari e le apparecchiature).
     
    La fruizione dell’agevolazione non è condizionata dall’entrata in funzione del bene oggetto dell’investimento. Il bene agevolabile può essere stato prodotto da imprese italiane o estere.
     
    L’ agevolazione , a differenza delle  precedenti “Tremonti”, è attribuita sotto forma di credito d’imposta in luogo della deduzione dal reddito d’impresa e si concretizza in un credito pari al 15% delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media degli investimenti in beni strumentali agevolabili realizzati nei 5 periodi d’imposta precedenti, con facoltà di escludere dal calcolo della media il periodo in cui l’investimento è stato maggiore (tale meccanismo è analogo a quello previsto dalla “Tremonti-bis”).
     
    Non rilevano gli eventuali disinvestimenti operati nel medesimo periodo d’imposta, anche con riguardo al calcolo della media del quinquennio precedente.
    Inoltre vanno  esclusi i beni strumentali diversi da quelli appartenenti alla citata Tabella Ateco 2007, divisione 28.
     
    La predetta media è “mobile”: in particolare, per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, per gli investimenti realizzati nel periodo  25.6 – 31.12.2014, va considerato il quinquennio 2009-2013; per quelli effettuati tra  1.1 – 30.6.2015, va considerato il quinquennio 2010-2014.
     
    Per le imprese già in attività al 25.6.2014 da meno di 5 anni  il credito d’imposta è calcolato con le stesse modalità previste per le imprese attive da più di 5 anni, tenendo conto tuttavia della media degli investimenti effettuati nei periodi d’imposta antecedenti a quello in corso al 25.6.2014. 
     
    Per le imprese costituite dal 26.6.2014  può ritenersi valida l’interpretazione contenuta nella Circolare n. 90/E in base alla quale tali soggetti potranno usufruire dell’agevolazione anche per il primo periodo d’imposta, nonostante non esista un periodo precedente con cui effettuare il confronto. Il credito d’imposta va determinato con riguardo agli investimenti effettuati nel periodo “agevolato” (in pratica il credito è pari al 15% dell’intero ammontare degli investimenti realizzati nel periodo 26.6.2014 – 30.6.2015). 
     
    Con riguardo all’investimento agevolato, l’Agenzia delle Entrate nella  Circolare n. 44/E ha precisato che lo stesso va imputato per competenza ex art. 109, commi 1 e 2, TUIR, anche per i contribuenti minimi.
     
    Come disposto dall’art. 18 il credito in esame  va ripartito e utilizzato in 3 quote annuali di pari importo la prima delle quali utilizzabile a decorrere dall’1.1 del secondo periodo d’imposta successivo a quello in cui è stato effettuato l’investimento, per cui per gli Investimenti 25.6 – 31.12.2014, utilizzo credito d’imposta è possibile  dall’1.1.2016 1/3,  dall’1.1.2017 1/3,  dall’1.1.2018 1/3.
     
    Investimenti 1.1 – 30.6.2015, utilizzo credito d’imposta  dall’1.1.2017 1/3,  dall’1.1.2018 1/3,  dall’1.1.2019 1/3
     
    E’ utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite il mod. F24 e non è soggetto al limite annuale pari a € 250.000 ex art. 1, comma 53, Legge n. 244/2007;  non è tassato ai fini IRPEF/IRES e non concorre alla formazione del valore della produzione IRAP;  va indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di riconoscimento e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta successivi nei quali lo stesso è utilizzato;  non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi e dei componenti negativi ex artt. 61 e 109, comma 5, TUIR.
     
     

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