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Fotovoltaico e leasing: conta la riqualificazione del bene

  • di Luigi Mondardini

    Impianto fotovoltaico riqualificato come immobile: leasing secondo le regole per i beni immobili.

    Secondo i chiarimenti forniti dalla circolare n. 36/E/2013 , la  deduzione dei canoni di leasing di un impianto fotovoltaico, riqualificato come bene immobile deve avvenire  in base alle regole per i beni immobili, con conseguente allungamento del periodo residuo di deduzione.
     
    Alla luce delle interpretazioni fornite in passato dall’Agenzia (circolari n.46/E/2007 e n.38/E/2010) le imprese hanno dedotto i canoni di leasing degli impianti fotovoltaici considerandoli beni mobili, e quindi in un periodo pari a 2/3 del periodo di ammortamento (regola applicabile ai contratti stipulati fino al 31 dicembre 2013)
    Per i contratti  successivi ,la legge di stabilità 2014 ha ridotto l’arco temporale di deduzione alla metà del periodo di ammortamento.
     
    Con la circolare. n.36/E/2013 del 19 dicembre 2013, l’Agenzia ha modificato il proprio orientamento; infatti in presenza di alcuni parametri l’impianto fotovoltaico deve considerarsi bene immobile .
    Si pensi a quelli “a terra” o quelli posizionati sul tetto dell’edificio con “valore” maggiore del 15% rispetto al bene su cui insistono.
     
    Conseguentemente il piano di ammortamento deve essere rivisto, poiché la riqualificazione da bene mobile a bene immobile  determina  la necessità di applicare l’aliquota di ammortamento del 4% e non più quella del 9%.
     
    La stessa circolare. n.36/E precisa che  è fatta salva la deduzione delle quote pregresse, ossia quelle imputate prima dell’emanazione della circolare predetta.
     
    Per gli impianti che sono ora riqualificati come beni immobili, si pone la duplice  questione relativa alla sorte dei canoni già dedotti fino all’emanazione della circolare n.36/E, e soprattutto in merito alla necessità o meno di rideterminare il periodo di deduzione dei canoni residui.
     
    In relazione alla prima questione, l’Agenzia delle Entrate riconosce la deduzione già operata, salvaguardando quindi il comportamento tenuto dalle imprese in passato.
     
    Per quanto attiene alla sorte dei canoni residui l’impostazione dell’Agenzia è meno favorevole. 
    Si richiede infatti  di ripartire i canoni residui tenendo conto del periodo di deduzione previsto per i contratti relativi ai beni immobili, ed in particolare in un arco temporale corrispondente a 2/3 del periodo di ammortamento .
    Considerando che  l’aliquota di ammortamento è pari al 4%, si perviene ad un periodo di deducibilità fiscale di 16,66 anni che corrisponde a 200 mesi.
     
    Tale impostazione appare peraltro in contrasto  con quanto affermato dallo stesso legislatore che in questi ultimi anni è intervenuto più volte sulla disciplina fiscale dei canoni di leasing (D.L. n.16/2012 e legge di Stabilità 2014), sempre precisando che le modifiche normative hanno effetto esclusivamente sui contratti stipulati successivamente alla data di entrata in vigore della nuova disposizione.
     

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