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Bonus acquisto beni strumentali

  • di Luigi Mondardini

    Il Decreto “Competività” ripropone l’incentivo per gli investimenti realizzati da titolari di reddito d’impresa.

    Sono le ditte individuali, società di persone, società di capitali, cooperative che investono  in beni strumentali nuovi, già oggetto delle diverse “agevolazioni Tremonti” degli scorsi anni. L’ agevolazione spetta ai soggetti titolari di reddito d’impresa compresi coloro che hanno iniziato l’attività  da meno di 5 anni alla data del 25.6.2014, anche se con durata dell’attività inferiore a 5 anni;  dal 26.6.2014.
     
    Le spese agevolabili:  il beneficio in esame è riconosciuto per gli investimenti  di importo superiore a € 10.000 (per singolo bene),  effettuati dal 25.6.2014 al 30.6.2015; deve trattarsi di beni nuovi strumentali compresi nella divisione 28 della tabella Ateco 2007 ossia:
     
    MACCHINE DI IMPIEGO GENERALE
    Motori a combustione interna (esclusi i motori destinati ai mezzi di trasporto su strada e ad aeromobili)
    Pistoni, fasce elastiche, carburatori e parti simili motori a combustione interna
    Turbine e turboalternatori (incluse parti e accessori)
    Apparecchiature fluidodinamiche
    Altre pompe e compressori
    Altri rubinetti e valvole
    Organi di trasmissione (esclusi quelli idraulici e quelli per autoveicoli, aeromobili e motocicli)
    Cuscinetti a sfere
    ALTRE MACCHINE DI IMPIEGO GENERALE
    Forni, fornaci e bruciatori
    Caldaie per riscaldamento
    Altri sistemi per riscaldamento
    Ascensori, montacarichi e scale mobili
    Gru, argani, verricelli a mano e a motore, carrelli trasbordatori, carrelli elevatori e piattaforme girevoli
    Carriole
    Altre macchine e apparecchi di sollevamento e movimentazione
    Cartucce toner
    Macchine ed altre attrezzature per ufficio (esclusi computer e periferiche)
    Utensili portatili a motore
    Attrezzature di uso non domestico per la refrigerazione e la ventilazione; di condizionatori domestici fissi
    Bilance e di macchine automatiche per la vendita e la distribuzione (incluse parti staccate e accessori)
    Macchine e apparecchi per le industrie chimiche, petrolchimiche e petrolifere (incluse parti e accessori)
    Macchine automatiche per la dosatura, la confezione e per l'imballaggio (incluse parti e accessori)
    Apparecchi per depurare e filtrare liquidi e gas per uso non domestico
    Macchine per la pulizia (incluse le lavastoviglie) per uso non domestico
    Livelle, metri doppi a nastro e utensili simili, strumenti di precisione per meccanica (esclusi quelli ottici)
    Altro materiale meccanico e di altre macchine di impiego generale nca
    MACCHINE PER L’AGRICOLTURA E LA SILVICOLTURA
    Trattori agricoli
    Altre macchine per l'agricoltura, la silvicoltura e la zootecnia
    MACCHINE PER LA FORMATURA DEI METALLI E DI ALTRE MACCHINE UTENSILI
    Macchine utensili per la formatura dei metalli (incluse parti e accessori ed escluse le parti intercambiabili)
    Macchine per la galvanostegia
    Altre macchine utensili (incluse parti e accessori) nca
    ALTRE MACCHINE PER IMPIEGHI SPECIALI
    Macchine per la metallurgia (incluse parti e accessori)
    Macchine per il trasporto a cassone ribaltabile per impiego specifico in miniere, cave e cantieri
    Altre macchine da miniera, cava e cantiere (incluse parti e accessori)
    Macchine per l'industria alimentare, delle bevande e del tabacco (incluse parti e accessori)
    Macchine tessili, di macchine e di impianti per il trattamento ausiliario dei tessili, di macchine per cucire e
    per maglieria (incluse parti e accessori)
    Macchine e apparecchi per l'industria delle pelli, del cuoio e delle calzature (incluse parti e accessori)
    Apparecchiature e di macchine per lavanderie e stirerie (incluse parti e accessori)
    Macchine per l'industria della carta e del cartone (incluse parti e accessori)
    Macchine per l'industria delle materie plastiche e della gomma (incluse parti e accessori)
    Macchine per la stampa e la legatoria (incluse parti e accessori)
    Robot industriali per usi molteplici (incluse parti e accessori)
    Apparecchi per istituti di bellezza e centri di benessere
    Apparecchiature per il lancio di aeromobili, catapulte per portaerei e apparecchiature simili
    Giostre, altalene ed altre attrezzature per parchi di divertimento
    Apparecchiature per l'allineamento e il bilanciamento delle ruote; altre apparecchiature per il bilanciamento
    Altre macchine ed attrezzature per impieghi speciali nca (incluse parti e accessori)
    Le strutture, cui gli investimenti sono destinati, devono essere ubicate in Italia.
     
    L’agevolazione si concretizza in un credito d’imposta pari al 15% delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media degli investimenti in beni strumentali realizzati nei 5 periodi d’imposta precedenti, con facoltà di escludere dal calcolo della media il periodo in cui l’investimento è stato maggiore.
     
    Il credito spetta con riguardo al valore complessivo degli investimenti realizzati in ciascun periodo d'imposta.
     
    Il credito d’imposta viene ripartito in 3 quote annuali di pari importo la prima delle quali utilizzabile a decorrere dall’1.1 del secondo periodo d’imposta successivo a quello in cui è stato effettuato l’investimento (ad esempio, per gli investimenti 2014, dall’1.1.2016).
     
    Per i soggetti che hanno iniziato l’attività da meno di 5 anni alla data del 25.6.2014 va considerata la media degli investimenti in beni strumentali realizzati nei periodi d'imposta precedenti a quello in corso al 25.6.2014 o a quello successivo, con la facoltà di escludere dal calcolo della media il periodo in cui l’investimento è stato maggiore.
     
    Il credito è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite il mod. F24 e non è soggetto al limite annuale pari a € 250.000 ex art. 1, comma 53, Legge n. 244/2007. 
    Inoltre  non è tassato ai fini IRPEF/IRES e non concorre alla formazione del valore della produzione IRAP;  va indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di riconoscimento e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta successivi nei quali lo stesso è utilizzato;  non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi e dei componenti negativi ex artt. 61 e 109, comma 5, TUIR.
     
    Revoca: il  bonus viene revocato in caso di  cessione a terzi o destinazione dei beni agevolati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa prima del secondo periodo d’imposta successivo all’acquisto;  trasferimento dei beni agevolati, entro il 31.12 del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, in strutture produttive fuori del territorio italiano, anche se appartenenti al beneficiario dell’agevolazione.
     
    In caso di indebita fruizione il credito  va restituito entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo d’imposta in cui si è verificata la decadenza.
    E’ recuperato dall’Agenzia delle Entrate maggiorato di interessi e sanzioni.
     

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