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Impianti fotovoltaici: la tassazione nel settore agricolo

  • di Luigi Mondardini

    Recentemente l’Agenzia delle Entrate ha fornito una serie di precisazioni.

    E’ infatti intervenuta  in merito alla tassazione dei redditi derivanti dalla cessione di energia prodotta da impianti fotovoltaici detenuti da imprenditori agricoli.
     
    Ai  sensi dell’art. 2, comma 1, D.Lgs. n. 99/2004, le  società possono qualificarsi società agricole se la ragione sociale o denominazione sociale contiene l’indicazione “società agricola”; l’oggetto sociale prevede l’esercizio esclusivo delle attività ex art. 2135, C.c., ossia le attività di coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e delle attività connesse. 
     
    Queste ultime, in base al citato art. 2135, ricomprendono: “le attività … dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall’allevamento di animali nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata ...”.
     
    Per effetto di quanto previsto dall’art. 1, comma 423, Legge n. 266/2005 sono ricomprese tra le attività connesse anche quelle di produzione e cessione “di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche …” effettuate da un imprenditore agricolo.
     
    Le stesse sono quindi produttive di reddito agrario qualora sia rispettato il requisito della prevalenza, ossia “a condizione che le fonti di produzione dell’energia provengano prevalentemente dal fondo”.
     
     
    Al fine di stabilire quando la produzione di energia da fonte fotovoltaica può configurarsi attività connessa,  l’Agenzia delle Entrate nella Circolare 6.7.2009, n. 32/E ha recepito gli specifici criteri di connessione individuati dal Ministero per le politiche forestali.
     
    In particolare:  la produzione e la cessione di energia da parte di imprenditori agricoli è considerata produttiva di reddito agrario “per la parte generata dai primi 200kW di potenza nominale installata”; l’energia prodotta in eccesso rispetto a tale soglia è produttiva di reddito agrario in presenza di uno dei seguenti requisiti:
     
    - la produzione di energia fotovoltaica derivi da impianti con integrazione architettonica o da impianti parzialmente integrati; 
    - il volume d’affari derivante dall’attività agricola risulti superiore a quello della produzione di energia fotovoltaica eccedente i 200kW; 
    - l’imprenditore dimostri di detenere almeno 1 ettaro di terreno utilizzato per l’attività agricola, entro il limite di 1MW per azienda, per ogni 10kW di potenza installata eccedente il limite di 200kW.
     
    Ne consegue che il reddito derivante dalla produzione e dalla vendita dell’energia tramite impianti che eccedono i sopra citati limiti, costituisce per la parte eccedente reddito d’impresa.
     
    L’art. 22, comma 1-bis, DL n. 66/2014, prevede per il 2014 e 2015 un regime transitorio in base al quale si considerano produttive di reddito agrario la produzione e la cessione (effettuate da imprenditori agricoli) di energia elettrica e calorica da fonti fotovoltaiche fino a 260.000 kWh annui.
     
    Al superamento di detto limite opera la tassazione forfettaria, con applicazione del coefficiente di redditività del 25% all’ammontare dei corrispettivi delle operazioni soggette a registrazione ai fini IVA (è comunque possibile applicare l’opzione per determinare il reddito con le modalità ordinarie).
     
    Anche in tal caso è richiesto il rispetto dei criteri di connessione con l’attività agricola di cui alla citata Circolare n. 32/E. La tassazione forfettaria è riservata agli impianti di potenza superiore a 200 kW.
     
    L’Agenzia delle Entrate ha precisato  che per il 2014 va assoggettato: 
     
    - a tassazione catastale il reddito derivante dall’attività agricola principale nonché quello derivante dalla produzione e dalla cessione di energia fotovoltaica entro i 260.000 kWh;
     
    - a tassazione ordinaria il reddito derivante dalla produzione e dalla cessione di energia fotovoltaica oltre i 260.000 kWh, non sussistendo i criteri di connessione con l’attività agricola.
     
    Per effetto della modifica del comma 423 dell’art. 1, Finanziaria 2006, ad opera dell’art. 22, DL n. 66/2014, il reddito derivante dalla produzione e cessione di energia elettrica da fonti rinnovabili agro-forestali effettuate da parte di imprenditori agricoli che costituiscono attività agricole connesse va determinato applicando il coefficiente di redditività del 25% all’ammontare dei corrispettivi delle operazioni soggette a registrazione ai fini IVA.
     
    La tassazione forfettaria, come previsto dal citato art. 22, si applica “a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015”.
     
    Ne deriva che dal 2016, la produzione e la cessione di energia elettrica da impianti fotovoltaici di potenza: 
    - entro i 200 kW sarà soggetta a tassazione forfettaria; 
    - oltre i 200 kW, in assenza di uno dei 3 requisiti di connessione con l’attività agricola richiamati in precedenza, sarà produttiva di reddito d’impresa.
    -
    Le nuove regole dovranno essere applicate “già in sede di determinazione degli acconti delle imposte sui redditi dovute per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015 (periodo d’imposta 2016 per i soggetti che hanno l’esercizio coincidente con l’anno solare).”
     
    Il nuovo regime forfettario di determinazione del reddito non è obbligatorio; rimane possibile optare per la determinazione del reddito con le modalità ordinarie.
     
     
     

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