Importanti modifiche ai sistemi di incentivazione previsti per la produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici.
Il decreto “competività” al fine di “ottimizzare la gestione dei tempi di raccolta ed erogazione degli incentivi e favorire una migliore sostenibilità nella politica di supporto alle energie rinnovabili” apporta una serie di importanti modifiche.
In particolare, i titolari di impianti fotovoltaici di potenza nominale superiore a 200 kw subiranno, dall’1.1.2015, una riduzione modulata in funzione del periodo residuo, con estensione del periodo di incentivazione a 24 anni.
La predetta percentuale di riduzione, basata sugli anni che rimangono all’impianto per esaurire il periodo di 20 anni di incentivazione, è la seguente:
Periodo residuo (anni) 12, Percentuale di riduzione dell’incentivo 25%, 13 -24%, 14 - 22%, 15 - 21%, 16- 20%, 17 - 19%, 18- 18%, oltre 19 - 17%.
In alternativa è possibile optare al GSE entro il 30.11.2014 per la riduzione dell’8% dell’incentivo per la durata residua del periodo di incentivazione.
Nel caso di tariffe onnicomprensive erogate ai sensi del DM 5.7.2012 le suddette riduzioni si applicano alla sola componente incentivante.
Dal secondo semestre 2014 le tariffe incentivanti sono erogate in rate mensili in misura pari al 90% della “produttività media annua stimata” dell’impianto, con conguaglio entro il 30.6 dell’anno successivo.
È infine previsto che le Regioni e gli Enti locali avranno il compito di adeguare, ciascuno per la parte di competenza, alla durata dell'incentivo rimodulata, la validità temporale dei permessi rilasciati, comunque denominati, per la costruzione e l’esercizio degli impianti fotovoltaici ricadenti nel campo di applicazione della norma in esame.