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Per investimenti in ricerca e sviluppo uno specifico credito di imposta

  • di Luigi Mondardini

    Il Decreto di Stabilità modifica sensibilmente il credito d’imposta per la ricerca e sviluppo previsto dall’art. 3 del D.L. 145/2013.

    Le misure contenute nella legge di stabilità 2015 approvate dal Consiglio dei ministri del 15 ottobre sono state inviate a Bruxelles per il vaglio dell'Unione europea. 
     
    Le modifiche riguardano beneficiari, decorrenza, misura .
    Viene riconosciuto un credito d'imposta nella misura tra il 25 e il 30% a tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico, in cui operano, nonché dal regime contabile adottato.
     
    Il nuovo credito d'imposta del 25% riconosce una modifica sostanziale rispetto alla precedente versione che annoverava solo le imprese con un fatturato annuo inferiore a 500 milioni di euro.
     
    Il credito d’imposta riguarderà  gli investimenti in ricerca e sviluppo effettuati a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2019 .
    Sarà pari al 25% delle spese sostenute ad incremento rispetto alla media degli investimenti realizzati nei tre periodi precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2015. 
    Saranno pertanto considerati gli anni 2012, 2013 e 2014 per le imprese solari. Per le imprese invece in essere da meno di tre periodi d’imposta verrà considerata la media degli investimenti realizzati nel periodo che decorre dalla costituzione delle medesime. 
     
    L’ammontare. Il credito spettante sarà  fino ad un importo massimo annuale di euro 5 milioni per ciascun beneficiario, a condizione che siano sostenute dalle imprese spese per attività di ricerca e sviluppo almeno pari a euro 30 mila. 
     
    Le spese agevolabili dovrebbero comprendere  quelle per personale altamente qualificato in possesso di un titolo di dottore di ricerca;  iscritto a un ciclo di dottorato presso un’università italiana o estera; in possesso della laurea magistrale in discipline di ambito tecnico o scientifico di cui all’Allegato 1 del D.L. 14/2013 rilasciata dall’Università italiana o estera.
     
    La nuova agevolazione va a sostituire quella dettata dall’art. 24 del D.L. 83/2012 in merito al bonus assunzioni altamente qualificate che dovrebbe cessare al 31 dicembre 2014. 
     
    Resta tuttavia la necessità di una certificazione per la documentazione contabile fornita da un professionista iscritto nel registro dei revisori legali. Vengono escluse dall’obbligo solamente le imprese con bilancio certificato. 
     
    Il credito d’imposta è utilizzabile in F24 sottoforma di compensazione, deve essere indicato in dichiarazione dei redditi e non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile IRAP
     

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