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Al via il Bonus digitalizzazione per i servizi ricettivi

  • di Luigi Mondardini

    Definiti i criteri di accesso al credito d'imposta per la digitalizzazione dei servizi ricettivi .

    Con Decreto del 12.02.2015  sono stati definiti i criteri e le modalità di accesso al credito d'imposta in favore degli esercizi ricettivi che investono nella digitalizzazione della struttura nei periodi d'imposta 2014, 2015 e 2016.
     
    Il bonus, esteso anche alle agenzie di viaggi ed ai tour operators specializzati nel turismo "incoming", era stato previsto dal Decreto cultura e turismo (D.L. n. 83/2014, convertito nella Legge n. 106/2014), lo stesso decreto che ha introdotto il più famoso "Artbonus".
     
    Il credito d'imposta è pari al 30% dei costi sostenuti, da ripartire in 3 quote annuali di pari importo, ed è riconosciuto fino ad un massimo di 12.500 euro e comunque fino all'esaurimento delle risorse disponibili.
     
    La domanda dovrà essere presentata dal 13 al 24 luglio 2015.
     
     Le imprese del settore turismo interessate dal credito d'imposta per la digitalizzazione sono  quelle che svolgono attività rientranti nella Divisione 55 (Alloggio) della classificazione ATECO 2007.
     
    Sono, inoltre, interessati le agenzie di viaggi ed i tour operators specializzati nel turismo "incoming",appartenenti rispettivamente alla divisione 79.11.00 e 79.12.00 della classificazione ATECO 2007 qualora,applicando lo studio di settore approvato con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 28 dicembre 2012 e successive modificazioni, risultino appartenere, per l’anno finanziario per il quale chiedono il credito d’imposta, al cluster 10 "Agenzie intermediarie specializzate in turismo incoming", o al cluster 11 "Agenzie specializzate in turismo incoming", di cui all’allegato 15 annesso al predetto Decreto.
     
     A tali imprese è riservato non più del 10% degli stanziamenti annui disponibili.
     
    Nel dettaglio, i soggetti interessati dal bonus in esame sono i seguenti:
    - esercizi ricettivi singoli (strttura alberghiera aperta al pubblico con almeno 7 camere e struttura extra-alberghiera quali (affittacamere, ostelli per la gioventù, case e appartamenti per vacanze, residence, case per ferie, bed and breakfast; rifugi montani, ecc.)
    - Esercizi ricettivi aggregati con servizi extra-ricettivi o ancillari 
    - Agenzie di viaggio e tour operators specializzati nel turismo incoming
     
    Per fruire del credito d'imposta previsto dal Decreto cultura e turismo, gli interventi volti alla digitalizzazione della struttura ricettiva / agenzia di viaggi e tour operators devono riguardare: 
    - Impianti wi-fi (per mettere a disposizione dei propri clienti un servizio gratuito di velocità di connessione pari ad almeno 1 Megabit/s in download)
    - Siti web ottimizzati per il sistema mobile
    - programmi per la vendita diretta di servizi e pernottamenti e la distribuzione sui canali digitali
    - spazi promozionali e pubblicità 
    - servizi di consulenza per la comunicazione ed il marketing digitale
    - strumenti per la promozione digitale di proposte e offerte per l’ospitalità di persone con disabilità
    - formazione del titolare e del personale
     
    Le singole voci di spesa sono agevolabili ciascuna, nella misura del 100%. 
    L'importo totale delle spese  è comunque  limitato alla somma di € 41.666 per ciascun soggetto ammesso al beneficio, che, di conseguenza, potrà usufruire di un credito d'imposta complessivo massimo pari a € 12.500 (= 30% di € 41.666).
     
    Le spese per interventi di digitalizzazione ammesse all'agevolazione sono quelle sostenute nei periodi d'imposta 2014, 2015 e 2016. (criterio di competenza)
     
    L'effettività del sostenimento delle spese deve risultare da apposita attestazione rilasciata dal presidente del collegio sindacale, ovvero da un revisore legale iscritto nel registro dei revisori legali, o da un professionista iscritto nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, o nell'albo dei periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro, ovvero dal responsabile del centro di assistenza fiscale.
     
    Va presentata  apposita domanda al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per via telematica.
    In particolare, per il periodo d'imposta 2014 (effetto in UNICO 2015), l'istanza deve essere presentata in via telematica, insieme all’attestazione di effettività delle spese sostenute, tramite il Portale dei Procedimenti https://procedimenti.beniculturali.gov.it.
     
    La registrazione del legale rappresentante al Portale deve avvenire dalle ore 10:00 del 22 giugno 2015 alle ore 12:00 del 24 luglio 2015.
     
    Le domande, invece, dovranno essere presentate dalle ore 10:00 del 13 luglio 2015 alle ore 12:00 del 24 luglio 2015.
     
    Per gli anni 2015 e 2016, invece, la domanda dovrà essere presentata rispettivamente dal 1° gennaio 2016 al 28 febbraio 2016; dal 1° gennaio 2017 al 28 febbraio 2017.
     
    Contestualmente alla domanda, le imprese devono anche presentare  la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, relativa ad altri aiuti «de minimis» eventualmente fruiti durante l'esercizio finanziario in corso e nei 2 precedenti, come previsto dall'art. 6, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013.
     
    La documentazione può essere presentata mediante posta elettronica certificata, ovvero altro canale telematico indicato con pubblica comunicazione dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.
     
    Entro 60 giorni dal termine di presentazione delle domande (quindi, entro il 25 settembre 2015), il Mibact, effettuate le opportune verifiche, pubblica nel proprio sito l'elenco delle domande ammesse comunicando alle imprese il riconoscimento o il diniego dell'agevolazione e, nel primo caso, l'importo del credito effettivamente spettante. 
    Successivamente, entro 60 giorni da tale pubblicazione, il Ministero comunica, con le medesime modalità, l'ammontare delle risorse utilizzate e quelle che saranno prevedibilmente disponibili per l'anno successivo.
     
    Le risorse sono assegnate secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande.
     
    Il credito d'imposta va indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui è concesso ed è utilizzabile in compensazione in F24, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997, secondo modalità stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate. Il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento.
    L'ammontare del credito d'imposta utilizzato in compensazione non deve eccedere l'importo riconosciuto dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, pena lo scarto dell'operazione di versamento.
     

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