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Per gli alberghi un bonus collegato alle spese per la ristrutturazione edilizia

  • di Luigi Mondardini

    Riconosciuto un credito d’imposta per la ristrutturazione degli alberghi.

    Agevolati gli Interventi di ristrutturazione edilizia, vale a dire:

     

    -         gli interventi di manutenzione straordinaria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a) del D.P.R. 380/2001; 

    -         le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici; 

    -         le opere e le modifiche necessarie per realizzare e integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempreché non alterino la volumetria complessiva degli edifici e non comportino modifiche delle destinazioni di uso; 

    -         gli interventi consistenti nel frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione di opere, anche se comportanti la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari nonché' del carico urbanistico, purché non sia modificata la volumetria complessiva degli edifici e si mantenga l'originaria destinazione d'uso; 

    -         gli interventi di restauro e di risanamento conservativo di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c) del D.P.R. 380/2001; 

    -         gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d) del D.P.R. 380/2001; 

     

    Le spese per  quali è concedibile il credito d’imposta per gli interventi di ristrutturazione edilizia sono:

    -         costruzione dei servizi igienici in ampliamento dei volumi di quelli esistenti; 

    -         demolizione e ricostruzione anche con modifica della sagoma ma nel rispetto della volumetria, con esclusione degli immobili soggetti a vincolo ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, per i quali è necessario il rispetto sia del volume che della sagoma; 

    -         ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza anche con modifica della sagoma; sono esclusi gli immobili soggetti a vincolo ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, per i quali è necessario il rispetto sia del volume che della sagoma; 

    -         interventi di miglioramento e adeguamento sismico; 

    -         modifica dei prospetti dell'edificio, effettuata, tra l'altro, con apertura di nuove porte esterne e finestre, o sostituzione dei prospetti preesistenti con altri aventi caratteristiche diverse materiali, finiture e colori; 

    -          realizzazione di balconi e logge; 

    -         recupero dei locali sottotetto, trasformazione di balconi in veranda; 

    -         sostituzione di serramenti esterni, da intendersi come chiusure apribili e assimilabili, quali porte, finestre e vetrine anche se non apribili, comprensive degli infissi, con altri aventi le stesse caratteristiche e non ammissibili ad altre agevolazioni fiscali; 

    -         sostituzione di serramenti interni (porte interne) con altri aventi caratteristiche migliorative rispetto a quelle esistenti (in termini di sicurezza, isolamento acustico); 

    -         installazione di nuova pavimentazione o sostituzione della preesistente con modifica della superficie e dei materiali, privilegiando materiali sostenibili provenienti da fonti rinnovabili, tra i quali il legno, anche con riferimento ai pontili galleggianti; 

    -         installazione o sostituzione di impianti di comunicazione ed allarme in caso di emergenza e di impianti di prevenzione incendi ai sensi della vigente normativa.

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