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Società : uscita dei beni dall’ambito societario

  • di Luigi Mondardini

    Viene riproposta la norma che agevola la fuoriuscita dei beni dalla società.

    E’ previsto che al posto dell’applicazione della normale tassazione ordinaria  si paghi un’imposta sostitutiva, da determinarsi  sulla differenza tra il valore catastale del bene e il suo costo fiscale.

    Nell’attuale versione l’ imposta sostitutiva è fissata nella misura dell’8% per  imposte sui redditi e dell’IRAP ; l’imposta passa al 10,5% se la società risulta di comodo in almeno due dei tre periodi di imposta precedenti a quello in corso al momento della assegnazione.

    Il valore catastale è peraltro  facoltativo; viene data la possibilità al contribuente che aderisce al regime agevolativo di poter scegliere  tra le seguenti opzioni:

    -        il valore di mercato così come definito dall’art. 9, D.P.R. 917/1986;

    -        il valore catastale utilizzando i moltiplicatori ex art. 52, D.P.R. 131/1986.

    Se si opta  per il valore catastale  procederà come segue:

    -        rendita catastale + il 5% della rendita catastale  x  i moltiplicatori ex art. 52, D.P.R. 131/1986.  Per i terreni la rendita catastale andrà rivalutata del 25%.

    Normalmente il  valore catastale risulta inferiore al valore di mercato e se confrontato con il costo fiscale del bene determina molto spesso il pagamento di una imposta sostitutiva di modesto importo se non  addirittura azzerata nel caso in cui il costo fiscale del bene sia superiore al valore catastale.

    I moltiplicatori da applicare sono i seguenti:

    - 100 per le unità immobiliari classificate nei gruppi catastali A, B e C;

    - 50 e 34 rispettivamente per le unità immobiliari classificate nelle categorie castali A/10 e C/1;

    - 50 e 34 rispettivamente per le unità immobiliari classificate nelle categorie castali D e E;

    - 75 per i terreni, esclusi quelli per i quali gli strumenti urbanistici prevedono la destinazione edificatoria.

    I suddetti moltiplicatori sono stati innalzati del 20% e di e di un ulteriore 40% solo per la categoria catastale B.

    Dal punto di vista delle  imposte indirette rimane ferma l’applicazione dell’IVA, mentre in merito all’applicazione dell’imposta di registro, va applicata :

    -        l’imposta di registro in misura fissa pari ad € 200 per le cessioni (assegnazioni) imponibili,

    -        ad eccezione delle operazioni esenti ai sensi dell'art. 10, numeri 8), 8-bis) e 27-quinquies) nelle cui situazioni trova applicazione l’imposta di registro proporzionale (9%).

    -        Nel caso di assegnazioni di immobili abitativi: se l’operazione è imponibile ai fini IVA, si sconteranno oltre all’imposta di registro fissa di euro 200,00, anche le ipocatastali nella misura fissa di 200 euro cadauna;

    -        se l’operazione non è imponibile ai fini IVA, oltre all’imposta di registro proporzionale del 9% (2% con i requisiti prima casa).

    Peraltro anche su questo  aspetto si prevede un intervento agevolativo:

    -        è previsto infatti che in caso di applicazione dell’imposta proporzionale di registro questa sia dimezzata.

    -        Pertanto si passerebbe da un imposta di registro del 9% ad una misura dimezzata, pari dunque al 4,5%.

    L’agevolazioni in oggetto si applica solo solo ai beni immobili (tranne quelli strumentali per destinazione)  ed ai beni mobili iscritti in pubblici registri non utilizzati quali beni strumentali nell’esercizio dell’impresa.

    L’imposta sostitutiva sulle plusvalenze andrà  versata  entro il 30 novembre 2016 per il 60% del suo ammontare; e il restante 40% entro il 16 giugno 2017. 

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