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Alberghi: agevolazioni fiscali per interventi di riqualificazione

  • di Luigi Mondardini

    Con il D.L. 31.5.2014, n. 83 convertito in legge sono state approvate alcune agevolazioni fiscali tra cui i cd. "bonus alberghi".

    Si tratta di un credito d'imposta per la digitalizzazione degli esercizi ricettivi ed un credito d'imposta per la riqualificazione e l'accessibilità delle strutture ricettive con lavori di ristrutturazione edilizia o interventi di eliminazione delle barriere architettoniche.

    Con uno specifico regolamento  , da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione stabilita al 31.7.2014, devono essere definite le tipologie di spese ammesse al beneficio, le procedure per la loro ammissione al beneficio nel rispetto del limite dell'importo massimo fissato e le soglie massime di spesa per singola voce di costo sostenuto, nonché le procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo dei crediti d'imposta secondo quanto stabilito.

    E’ stato ampliato il novero dei soggetti ammessi a beneficiare del bonus per la digitalizzazione turistica, al quale ora possono accedere, oltre agli esercizi ricettivi singoli o aggregati con servizi extra-ricettivi o ancillari, anche, per una quota non superiore al 10% delle risorse stanziate per la concessione del credito, le agenzie di viaggi e i tour operator che   risultino appartenenti  al cluster 10 - Agenzie intermediarie specializzate in turismo incoming, o  al cluster 11 - Agenzie specializzate in turismo incoming, di cui all'allegato 15 annesso al D.M. 28.12.2012.

    Il credito d'imposta è ora riconosciuto per i periodi d'imposta 2014, 2015 e 2016, anziché per i periodi di imposta 2015, 2016 e 2017, come previsto inizialmente.

    Il credito d'imposta deve essere ripartito in 3 quote annuali di uguale importo ed utilizzato in compensazione nel Mod. F24 ed è riconosciuto nella misura del 30% dei costi sostenuti per gli investimenti e le attività di sviluppo fino all'importo massimo complessivo di e 12.500 nei periodi di imposta prima indicati.

    In sede di conversione, la L. 106/2014 ha aggiunto che la prima quota del credito d'imposta relativo alle spese effettuate nel periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto, ossia l'1.6.2014, è utilizzabile dall'1.1.2015.

    Il credito d'imposta deve essere utilizzato in compensazione nel Mod. F24, pena lo scarto dell'operazione di versamento.

    Viene poi riconosciuta la possibilità di beneficiare di un credito d'imposta per la riqualificazione delle strutture ricettive turistico-alberghiere al fine di migliorare la qualità dell'offerta ricettiva e per accrescere la competitività delle destinazioni turistiche.  Il bonus è riconosciuto per il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del D.L. 83/2014 (1.6.2014) e per i due successivi, pertanto, in caso di periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, per gli anni 2014, 2015 e 2016.

    Uno specifico decreto , da approvare,  stabilirà le relative disposizioni applicative.

    I soggetti beneficiari del credito d'imposta  sono le imprese alberghiere  esistenti alla data dell'1.1.2012.

    Con la conversione in legge del D.L. 83/2014 sono state ampliate le tipologie di spese agevolabili, che ora comprendono  le spese per interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia (art. 3, co. 1, lett. b), c) e d), D.P.R. 6.6.2001, n. 380);  le spese per interventi eliminazione delle barriere architettoniche;   le spese di incremento dell'efficienza energetica;  le spese per ulteriori interventi, comprese quelle per l'acquisto di mobili e componenti d'arredo.

    La L. 106/2014 ha previsto a favore delle imprese alberghiere uno specifico bonus per l'acquisto di mobili e componenti d'arredo destinati esclusivamente agli immobili oggetto degli interventi di riqualificazione prima indicati, a condizione che il beneficiario non ceda a terzi né destini a finalità estranee all'esercizio d'impresa i beni oggetto degli investimenti prima del secondo periodo d'imposta successivo.

    Per la concessione di questo bonus è destinata, per ciascun anno, una quota pari al 10% del limite massimo complessivo previsto per il credito d'imposta per la riqualificazione delle imprese alberghiere.

    E’ confermato che il credito d'imposta deve essere ripartito in 3 quote annuali di uguale importo ed è riconosciuto nella misura del 30% dei costi sostenuti fino ad un massimo di euro 200.000 nei periodi di imposta prima indicati per gli interventi di riqualificazione.

    La prima quota del credito d'imposta relativo alle spese effettuate nel periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto stesso - quindi, per gli esercizi solari, relativo ai costi sostenuti nell'anno 2014 - è utilizzabile dall'1.1.2015.

    Il credito d'imposta deve essere utilizzato in compensazione nel Mod. F24, pena lo scarto dell'operazione di versamento.

     

     

     

     

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