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Deceto Sblocca Italia: disposizioni in materia di autotrasporto

  • di Luigi Mondardini

    In sede di conversione sono state introdotte specifiche disposizioni riguardanti il settore dell’autotrasporto.

    Il comma 2 dell’art. 32-bis in esame prevede per le imprese di autotrasporto che hanno ottenuto i contributi  per l’acquisizione di beni capitali ex art. 2, comma 2, lett. c) e d), DPR n. 227/2007, l’obbligo di utilizzarli come credito d'imposta in compensazione tramite il mod. F24, salva la possibilità di richiedere espressamente l’utilizzo “in via diretta”.

    Il credito in esame  non è soggetto al limite annuale pari a € 250.000 ex art. 1, comma 53, Legge n. 244/2007;  può essere utilizzato in compensazione solo successivamente alla comunicazione, da parte del MIT all’Agenzia delle Entrate degli elenchi dei beneficiari e dei relativi contributi spettanti;  per la formazione ex art. 2, comma 2, lett. f), DPR n. 227/2007, la possibilità di utilizzarli come credito d'imposta con le modalità suddette purché vi sia esplicita richiesta da parte del beneficiario.

    Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari” il comma 4 dispone l’obbligo, in capo a “tutti i soggetti della filiera dei trasporti”, di utilizzare solamente sistemi di pagamento tracciabili indipendentemente dall’importo dovuto.

    Per sistemi di pagamento tracciabili si intendono gli strumenti elettronici di pagamento ovvero il canale bancario (assegni, bonifici bancari / postali) e comunque “ogni altro strumento idoneo a garantire la piena tracciabilità delle operazioni”.

    All’inosservanza della nuova disposizione è applicabile l’art. 51, comma 1, D.Lgs. n. 231/2007, ossia l’obbligo in capo ai soggetti destinatari della normativa antiriciclaggio (dottori commercialisti, consulenti del lavoro, società di servizi, ecc.) in relazione ai loro compiti di servizio e nei limiti delle loro attribuzioni e attività, di comunicare al MEF (Ragioneria Generale dello Stato) le infrazioni di cui abbiano notizia.

     

     

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