Il Decreto 83/2014 contiene agevolazioni di carattere fiscale dedicate alle strutture turistico-alberghiere .
Si tratta di due specifici crediti d’imposta, pari al 30%, per le spese relative a interventi di digitalizzazione e per quelle di riqualificazione.
L’operatività dei bonus è subordinata all’emanazione (entro 3 mesi dall’entrata in vigore della legge di conversione) dell’apposito DM attuativo
A favore delle strutture ricettive quali hotel, alberghi, campeggi, residence, ostelli, ecc. sono previsti due crediti d’imposta per la digitalizzazione delle strutture e la riqualificazione e accessibilità delle stesse.
Con riferimento al bonus digitalizzazione il credito spetta con riferimento ad una serie di spese relative a:
impianti wi-fi; siti web ottimizzati per il sistema mobile; programmi per la vendita diretta di servizi e pernottamenti e la distribuzione sui canali digitali purché in grado di garantire gli standard di interoperabilità necessari all'integrazione con siti e portali di promozione pubblici e privati e di favorire l'integrazione fra servizi ricettivi ed extraricettivi; spazi e pubblicità per la promozione e commercializzazione di servizi e pernottamenti turistici sui siti e piattaforme informatiche specializzate, anche gestite da tour operator e agenzie di viaggio; servizi di consulenza per la comunicazione e il marketing digitale; strumenti per la promozione digitale di proposte e offerte innovative in tema di inclusione e di ospitalità per persone con disabilità; servizi relativi alla formazione del titolare o del personale dipendente, finalizzati alle attività di cui sopra. Sono esclusi dalle spese agevolate i costi relativi all’intermediazione commerciale.
Il credito d’imposta è pari al 30% delle spese sostenute, fino ad un massimo di € 12.500 ed è ripartito in 3 quote annuali di pari importo, per i periodi d’imposta 2015, 2016 e 2017.
Il credito in esame è utilizzabile in compensazione tramite il mod. F24 , non è tassato ai fini IRPEF/IRES e non concorre alla formazione del valore della produzione IRAP; non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi e dei componenti negativi ex artt. 61 e 109, comma 5, TUIR.
Il Decreto di attuazione dovrà definire le tipologie di spese ammesse al beneficio; le procedure per l’accesso all’agevolazione in esame; le soglie massime di spesa per singola voce di spesa sostenuta; le procedure di recupero nel caso di utilizzo illegittimo del credito d'imposta.
L’altro bonus concesso è quello relativo alla riqualificazione delle strutture ricettive. In questo caso il credito viene riconosciuto con riferimento alle spese relative a ristrutturazione edilizia ed eliminazione delle barriere architettoniche.
Il credito d’imposta è pari al 30% delle spese sostenute fino ad un massimo di € 200.000, ripartito in 3 quote annuali di pari importo, ed è riconosciuto “per il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto (2014) e per i due successivi (2015-2016) ]”. La prima quota del credito relativo alle spese 2014 è utilizzabile dall’1.1.2015.
Il credito in esame è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite il mod. F24. In mancanza di una specifica disposizione il credito risulta tassato ai fini IRPEF/IRES e concorre alla formazione del valore della produzione IRAP.
L’ operatività del bonus in esame è subordinata all’emanazione di un apposito DM entro 3 mesi dall’entrata in vigore della legge di conversione, il quale dovrà definire le tipologie di strutture ricettive ammesse al beneficio; le tipologie di interventi ammessi al beneficio; le procedure per l'ammissione al beneficio, che avviene secondo l'ordine cronologico di presentazione delle relative domande; le soglie massime di spesa per singola voce di spesa sostenuta; le procedure di recupero nel caso di utilizzo illegittimo del credito d'imposta.
Riepilogo:
Digitalizzazione: ammontare credito: spese sostenute x 30%; importo max € 12.500 ; periodo agevolato: 2015, 2016, 2017; utilizzo tramite mod. F24.
Ristrutturazione: ammontare credito: spese sostenute x 30%; importo max € 200.000; periodo agevolato: 2014, 2015, 2016; utilizzo tramite mod. F24.