L’ importo minimo di 10.000 euro deve riguardare ciascun progetto di investimento e non i singoli beni .
L’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti con la circolare n. 5/E del 19.02.2015 in merito alle agevolazioni previste dal D.L. n. 91/2014 per gli investimenti realizzati dal 25 giugno 2014 al 30 giugno 2015 in strutture produttive che hanno sede in Italia.
Viene precisato che non si applicano il limite di 250.000 euro, previsto per i crediti d’imposta agevolativi ed il limite generale di compensabilità di 700.000 euro previsto per crediti e contributi.
L’importo minimo di 10.000 euro per avvalersi della agevolazione deve riguardare ciascun progetto di investimento e non i singoli beni che lo compongono.
Possono ottenere l’agevolazione i titolari di reddito d’impresa residenti nel territorio dello stato, indipendentemente dalla forma giuridica adottata e le stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti.
Non rilevano la dimensione dell’impresa , il settore di appartenenza della stessa, né è richiesta l’adozione di particolari regimi d’imposta o contabili.
Il credito d’imposta potrà essere utilizzato esclusivamente in compensazione di versamenti dovuti; inoltre può essere fruito anche dalle imprese costituite successivamente alla data del 25 giugno 2014.
Il credito di imposta è pari al 15% delle spese sostenute, in eccedenza rispetto alla media degli investimenti realizzati nei cinque periodi di imposta precedenti.
Dal calcolo della media è possibile escludere il periodo in cui l’investimento è stato maggiore.
L’importo minimo richiesto è di 10.000 euro; tale limite va verificato in relazione a ciascun progetto di investimento, comprendendo nel conteggio delle spese anche gli oneri di diretta imputazione, come i costi di trasporto e montaggio.
Il credito d’imposta vale per gli investimenti in “nuovi beni strumentali” compresi nella divisione 28 “Fabbricazione di macchinari ed apparecchiature” della tabella ATECO 2007. Sono quei macchinari e apparecchiature che intervengono meccanicamente o termicamente sui materiali o sui processi di lavorazione.
Sono esclusi gli immobili, i beni immateriali, i macchinari e le attrezzature inclusi in divisioni diverse dalla 28.
Nel caso di investimenti in beni complessi, ai fini dell’agevolazione rilevano anche i beni non inclusi nella divisione 28 e destinati al funzionamento dei beni della divisione, come per esempio computer e software acquistati per far funzionare i macchinari.
Il credito va ripartito in tre quote annuali di pari importo, da utilizzare a scomputo di versamenti da effettuare con il modello F24.
Inoltre il credito può essere utilizzato a partire dal 1° gennaio del secondo periodo di imposta successivo a quello dell’investimento.
Pertanto nel caso di investimenti effettuati nel 2014, la prima quota del credito potrà essere utilizzata a partire dal 1° gennaio 2016.
Se una quota annuale, o parte di essa, non può essere utilizzata per motivi di incapienza, la stessa potrà essere fruita in compensazione già nel successivo periodo d’imposta.
I beni oggetto dell’investimento agevolato devono restare nell’impresa almeno fino alla fine del periodo d’imposta successivo a quello in cui è stato effettuato l’acquisto.