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Cumulabile il credito digitalizzazione e ristrutturazione degli alberghi

  • di Luigi Mondardini

    Lo chiarisce il Ministero dei Beni e delle attività culturali e del turismo

    Per accedere al credito d’imposta per la digitalizzazione delle strutture ricettive e degli operatori turistici ex art. 9 del DL 83/2014 e DM 12 febbraio 2015,  è previsto l’invio delle istanze a partire dal 13 luglio .
     
    Sono esclusi dall’agevolazione gli agriturismi, in quanto l’esercizio dell’attività di ricezione si svolge nel contesto di una struttura che, in via prevalente, è dedicata allo svolgimento di attività non attinenti alla ricezione turistica, mentre possono  beneficiare del credito d’imposta i campeggi.
     
    Per  agenzie viaggio e  tour operator, viene precisato che l’appartenenza al cluster 10 o 11 è subordinato alla verifica da parte dell’Agenzia delle Entrate e che il riconoscimento è relativo al solo anno fiscale per il quale è stato presentato il modello UNICO. 
     
    Agenzie di viaggio o i tour operator presentano l’istanza di riconoscimento del credito d’imposta presupponendo di appartenere al cluster 10 o 11 e solo successivamente alla verifica effettuata da parte dell’Agenzia delle Entrate il credito d’imposta potrà essere riconosciuto.
     
    Non sono agevolabili le spese sostenute da una società capogruppo non avente codice di attività 55 per gli hotel appartenenti alla stessa aventi codice attività 55, dal momento che deve risultare lo svolgimento in via non occasionale di attività di cui alla divisione 55 della classificazione ATECO 2007.
     
    Chi ha presentato istanza per il riconoscimento del credito d’imposta digitalizzazione  può chiedere anche il riconoscimento del credito d’imposta per  ristrutturazione,  fermo restando il limite relativo al regime “de minimis” (200.000 euro nell’arco di tre esercizi finanziari, Regolamento Ue 1407/2013).
     
    Tra le spese agevolabili anche quelle relative alla formazione del titolare o del personale dipendente afferenti alle materie relative alla digitalizzazione.
     
    Può rientrare nella voce spese per siti web ottimizzati per il sistema mobile,  la realizzazione di un sito web responsive, su cui è attivo un sistema di booking on line.
     
    Quanto alle spese per spazi e pubblicità per la promozione e commercializzazione di servizi e pernottamenti turistici su siti e piattaforme informatiche specializzate, le stesse sono eleggibili anche se detti portali hanno sede all’estero.
     
    Tra le spese per spazi e pubblicità agevolabili rientrano anche i servizi di attivazione di una campagna Google AdWords e/o Facebook ADS. 
     
    Nella categoria “spese per spazi e pubblicità” sono altresì comprese le spese per acquisto di spazi pubblicitari tipo scheda personale dell’hotel o banner su piattaforme turistiche che vendono più strutture alberghiere, nonché le spese per acquisto di spazi pubblicitari web tipo “Pagine Bianche”.
     
    Inoltre, viene chiarito che tra le spese relative a servizi di consulenza per la comunicazione e il marketing digitale possono rientrare le analisi sulla stato della comunicazione esistente e la stesura di un nuovo progetto di comunicazione.
     
    Rientrano fra le spese eleggibili anche quelle relative al pagamento da parte delle strutture ricettive e delle agenzie di viaggi/tour operator ricettivisti di fatture passive per inserzioni pubblicitarie, i cui contratti prevedono il calcolo dell’importo (in tutto o in parte) dovuto mediante il sistema “pay per click” (proporzionato al numero di visite ricevute da potenziali clienti).
     
    Non rientrano, invece, tra le spese agevolabili quelle relative alle commissioni sulle prenotazioni concluse tramite piattaforme online, come ad esempio Booking, poiché trattasi di spese per intermediazione commerciale.
     
    Non sono, altresì, agevolabili le spese relative al pagamento da parte delle strutture ricettive alla agenzie di viaggi on line di fatture di commissione per la vendita da parte di queste ultime di disponibilità alberghiere.
     
    Rientrano nell’agevolazione, tra le “spese per programmi e sistemi informatici”, le spese sostenute per l’acquisto di smartphone e tablet usati con programmi per la vendita di camere e le spese del canone annuale per programmi di booking engine, booking on line tipo Vertical, Begenius per l’integrazione con siti di promozione.
     
    Ai fini dell’istanza per accedere al credito, viene precisato che non vanno allegate fatture, bonifici, né altri documenti contabili, essendo sufficiente l’attestazione dell’effettività del sostenimento delle spese.
     

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