Credito d’imposta (D.L. 91/2014) per titolari di reddito d’impresa che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi
Sono i beni compresi nella divisione 28 della tabella ATECO (macchinari e impianti), superiori a 10.000,00 Euro , effettuati dal 25.06.2014 (data di entrata in vigore del D.L. 91/2014) fino al 30 giugno 2015.
Il sostenimento risponde al criterio di cui all’ articolo 109 del Tuir; vale per i beni mobili la data della consegna o spedizione, ovvero, se diversa e successiva, la data in cui si verifica l’effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale.
Come precisato con la C.M. 44/E/2009, gli oneri relativi alle prestazioni di servizi direttamente connesse alla realizzazione dell’investimento, non compresi nel costo di acquisto del bene, rilevano ai fini della determinazione dell’investimento stesso e si considerano sostenuti alla data in cui esse sono ultimate.
In caso di investimento realizzato tramite un contratto di appalto a terzi, i relativi costi si considerano sostenuti dal committente alla data di ultimazione della prestazione ;in caso di stati di avanzamento lavori, alla data in cui l’opera (macchinario o apparecchiatura) o porzione di essa, risulta verificata ed accettata dal committente.
Pertanto risultano agevolabili i corrispettivi liquidati nel periodo in cui si applica l’agevolazione in base allo stato di avanzamento lavori (SAL), indipendentemente dalla durata infrannuale o ultrannuale del contratto.
L’agevolazione è riconosciuta nella misura in cui il SAL è liquidato in via definitiva, vale a dire quando il SAL è accettato dal committente, entro il periodo in cui è valida l’agevolazione.
Se l’appalto riguardi un investimento in beni complessi, l’agevolazione è riconosciuta nei limiti del costo riferibile ai beni della divisione 28 oggettivamente individuabili utilizzati per la realizzazione del bene complesso .
Per i beni costruiti in economia rilevano i costi imputabili all’investimento sostenuti dal 25.06.2014 (data di entrata in vigore del D.L. 91/2014) fino al 30 giugno 2015.
L’agevolazione spetta anche per le opere in corso, iniziate o sospese in esercizi precedenti al periodo di applicazione dell’agevolazione, ma limitatamente ai costi sostenuti nel periodo di vigenza dell’agevolazione.
Nei contratti di leasing l’agevolazione spetta unicamente all’utilizzatore con riferimento al periodo di imposta nel corso del quale il macchinario o l’apparecchiatura è consegnato.
Ai fini del computo dell’agevolazione rileva il costo sostenuto dal concedente per l’acquisto dei beni, al netto delle spese di manutenzione. Non rileva, in nessun caso, il prezzo pattuito per il riscatto.
Infine in caso di patto di riservato dominio, l’investimento si considera effettuato secondo le ordinarie regole nel momento della consegna del bene ovvero alla stipulazione dell’atto, senza tener conto delle clausole di riserva della proprietà.