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Settore alberghiero con il “bonus”

  • di Luigi Mondardini

    Disposizione di favore per il settore alberghiero, meglio conosciuta come “bonus alberghi”.

    Il  D.L. n. 83/2014 introduce due distinte norme  a favore delle strutture ricettive  riguardanti la  digitalizzazione  e gli aspetti strutturali ed edilizi dei locali utilizzati per lo svolgimento dell’  attività.
     
    In particolare al fine di “sostenere la competitività del sistema turismo, favorendo la digitalizzazione” è riconosciuto un credito d’imposta a favore degli esercizi ricettivi singoli o aggregati con servizi extraricettivi o ancillari”; è  il c.d. “bonus digitalizzazione”.
     
    Il  credito d’imposta è accordato con riferimento ad una serie di  spese relative ai diversi  interventi quali :
     
    - impianti wi-fi; siti web ottimizzati per il sistema mobile; programmi per la vendita diretta di servizi e pernottamenti e la distribuzione sui canali digitali purchè in grado di garantire gli standard di interoperabilità necessari all’integrazione con siti e portali di promozione pubblici e privati e di favorire l’integrazione fra servizi ricettivi ed extraricettivi; 
    - spazi e pubblicità per la promozione e commercializzazione di servizi e pernottamenti turistici sui siti e piattaforme informatiche specializzate, anche gestite da tour operator e agenzie di viaggio; servizi di consulenza per la comunicazione e il marketing digitale; 
    - strumenti per la promozione digitale di proposte e offerte innovative in tema di inclusione e di ospitalità per persone con disabilità; servizi relativi alla formazione del titolare o del personale dipendente, finalizzati alle attività di cui sopra.
    Il D.L. n. 83/2014 stabilisce che il credito d’imposta riconosciuto è pari al 30% dell’importo della spesa sostenuta, fino ad un massimo di € 12.500; si  prevede una ripartizione in tre quote annuali di pari importo, ed è riconosciuto per i periodi d’imposta 2015, 2016 e 2017.
     
    Il credito d’imposta, emergente dal sostenimento delle spese di cui sopra, è utilizzabile in compensazione mediante la presentazione di un modello F24.
     
    L’operatività della agevolazione è subordinata all’emanazione di un apposito Decreto del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, entro tre mesi dall’entrata in vigore della legge di conversione. 
     
    In particolare, tale decreto è necessario per stabilire le tipologie di spese ammesse, le procedure da seguire per l’accesso all’agevolazione, le soglie massime di spesa per tipologia di intervento e le procedure di recupero nel caso di utilizzo illegittimo del credito d’imposta.
     
    Ai fini fiscali il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini Irap  e non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi e dei componenti negativi di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, D.P.R. n. 917/1986
     
    Una seconda tipologia di credito di imposta viene altresì riconosciuta  a fronte del sostenimento di spese di ristrutturazione edilizia e di eliminazione delle barriere architettoniche,  per le strutture ricettive “esistenti alla data del 1° gennaio 2012”.
    Da un punto di vista operativo, tale agevolazione riguarda le spese relative interventi di ristrutturazione edilizia  e quelle per l’eliminazione delle barriere architettoniche .
     
    Il credito d’imposta è sempre stabilito nella misura del 30% della spesa sostenuta, con un limite massimo di € 200.000, la cui ripartizione è prevista in tre quote annuali. 
     
    Mentre per la prima tipologia sono agevolate le spese sostenute a partire dal periodo d’imposta 2015, viceversa l’agevolazione riguardante gli interventi edilizi di cui sopra è riconosciuta “per il periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto (2014) e per i due successivi (2015-2016)”. Di conseguenza, le spese  sostenute nell’anno 2014 troveranno il riconoscimento del credito d’imposta a partire dal 1° gennaio 2015.
     

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