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Affitto di alberghi fuori credito ristrutturazione

  • di Luigi Mondardini

    Fissato per il 9 ottobre il termine per la compilazione delle istanze per accedere al credito d’imposta.

    Il Ministero fornisce ulteriori chiarimenti riguardo all’agevolazione in esame.
     
    Si ricorda che possono beneficiare del credito d’imposta per la ristrutturazione delle strutture ricettive turistico-alberghiere quelle esistenti alla data del 1° gennaio 2012.
    Ai fini della verifica dell’esistenza di un’impresa alberghiera alla data del 1° gennaio 2012, occorre che la partita IVA di detta impresa sia esistente al 1° gennaio 2012.
     
    Un ulteriore chiarimento concerne le strutture alberghiere concesse in affitto.
     
    Sono le “ imprese alberghiere”  esistenti alla data del 1° gennaio 2012 quelle a cui è concesso il credito d’imposta; pertanto il riconoscimento del credito viene attribuito a chi sia identificabile come impresa alberghiera e non  un altro genere di attività , come potrebbe essere chi, affittando il proprio stabile a terzi, abbia l’abilitazione da parte della Camera di Commercio a esercitare attività immobiliare con affitto e gestione di immobili di proprietà.
     
    In definitiva l’azienda proprietaria dell’immobile che lo ha affittato a terzi non può beneficiare del credito d’imposta.
    Acquisto di mobili. Sul punto, viene chiarito  che l’agevolazione per l’acquisto di mobili e complementi d’arredo può essere richiesta anche in assenza di interventi di riqualificazione.
    Per spese per l’acquisto di mobili e componenti d’arredo destinati esclusivamente alle strutture alberghiere si intendono quelle:
     
    - relative a rifacimento o sostituzione di cucine o di attrezzature professionali per la ristorazione, quali, tra l’altro, apparecchiature varie di cottura, forni, armadi frigoriferi e congelatori, macchine per la preparazione dinamica, elementi per la preparazione statica, macchine per il lavaggio delle stoviglie, macchine per il lavaggio dei tessuti, abbattitori di temperatura, produttori di ghiaccio, con altri aventi caratteristiche migliorative rispetto a quelle esistenti in termini di sicurezza, efficienza energetica, prestazioni;
     
    - relative a mobili e complementi d’arredo da interno e da esterno, quali, tra gli altri, tavoli, scrivanie, sedute imbottite e non, altri manufatti imbottiti, mobili contenitori, letti e materassi, gazebo, pergole, ombrelloni, tende da sole, zanzariere;
     
    - relative a mobili fissi, quali, tra gli altri, arredi fissi per bagno, pareti e cabine doccia, cucine, boiserie, pareti interne mobili, apparecchi di illuminazione;
     
    - relative a pavimentazioni di sicurezza, arredi e strumentazioni per la convegnistica, attrezzature per parchi giochi e attrezzature sportive pertinenziali;
     
    - relative ad arredi e strumentazioni per la realizzazione di centri benessere ubicati all’interno delle strutture ricettive.
    Si segnala peraltro che  tale precisazione sembrerebbe, tuttavia, in contrasto con la lettera della norma , secondo cui sono agevolabili “le spese relative a ulteriori interventi, comprese quelle per l’acquisto di mobili e componenti d’arredo destinati esclusivamente agli immobili oggetto degli interventi   (vale a dire gli interventi di ristrutturazione edilizia, di eliminazione delle barriere architettoniche e di incremento dell’efficienza energetica).
     

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