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Cessione di impianto fotovoltaico

  • di Luigi Mondardini

    La recente circolare 100/E/2013 dell’agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito agli impianti fotovoltaici.

    In via preliminare occorre segnalare come gli impianti fotovoltaici possano essere considerati beni immobili o mobili.
     
    In particolare sono da considerare immobili quando  costituiscono una centrale di produzione di energia elettrica autonomamente censibile nella categoria D/1 oppure D/10; oppure  risultano posizionati sulle pareti o su un tetto  o realizzati su aree di pertinenza comuni o esclusive di un fabbricato, e per essi sussiste l’obbligo della menzione nella dichiarazione in Catasto, al termine della loro installazione.
     
    Si ricorda che l’obbligo della dichiarazione di variazione catastale sussiste quando l’impianto fotovoltaico integrato a un immobile ne incrementa il valore capitale (o la redditività ordinaria) di una percentuale pari al 15% o superiore. In tale ipotesi l’installazione del fotovoltaico non è oggetto di un autonomo accatastamento, ma determina l’incremento della rendita catastale dell’immobile su cui è installata, senza che ne venga mutata la classificazione.
     
    Così per  esempio, se l’impianto fotovoltaico è installato su un immobile  classificato C/3, ove ricorrano le condizioni citate, si determinerà un incremento della rendita dell’unità immobiliare , in virtù della presenza del sovrastante impianto fotovoltaico, che in ogni caso  rimarrà classificata nella medesima categoria C/3.
     
    Gli impianti fotovoltaici sono, invece, da considerare beni mobili in presenza di determinati requisiti vale a dire  : a) la potenza nominale dell’impianto fotovoltaico non è superiore a 3 chilowatt per ogni unità immobiliare servita dall’impianto stesso; b) la potenza nominale complessiva, espressa in chilowatt, non è superiore a tre volte il numero delle unità immobiliari le cui parti comuni sono servite dall’impianto, indipendentemente dalla circostanza che sia installato al suolo oppure sia architettonicamente o parzialmente integrato a immobili già censiti al catasto edilizio urbano; c) per le installazioni ubicate al suolo, il volume individuato dall’intera area destinata all’intervento (comprensiva, quindi, degli spazi liberi che dividono i pannelli fotovoltaici) e dall’altezza relativa all’asse orizzontale mediano dei pannelli stessi, è inferiore a 150 metri cubi, in coerenza con il limite volumetrico stabilito all’articolo 3, comma 3, lettera e, del decreto ministeriale 2 gennaio 1998, n. 28.
     
    Premesso quanto sopra , la cessione di un impianto fotovoltaico, identificato come “ bene mobile” , effettuata nel territorio dello Stato, nell’esercizio di imprese o  di arti e professioni, costituisce operazione imponibile da assoggettare ad Iva. 
     
    Nel caso di cessioni di impianti qualificabili come beni immobili si rientra nella disciplina che  prevede  in generale un regime di esenzione per i trasferimenti e le locazioni dei beni immobili, sia pure con qualche eccezione. 
     
    In particolare, l’impianto fotovoltaico classificato o classificabile nella categoria catastale D/1 costituisce un bene immobile strumentale per natura.  
    Nell’ipotesi di cessioni imponibili su opzione, ai sensi dell’articolo 17,comma 6, lettera a-bis, del Dpr 633 del 1972, è  previsto l’obbligo dell’inversione contabile per le cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato strumentali per i  quali, nel relativo atto, il cedente abbia espressamente manifestato l’opzione per l’imposizione. 
    Per effetto del citato obbligo di reverse charge, per le operazioni di cessione il debitore dell’imposta, in luogo del cedente, è il cessionario, se soggetto passivo d’imposta, il quale è tenuto a integrare la fattura del cedente o ad emettere autofattura, con l’indicazione dell’aliquota e della relativa imposta.
     
    L’atto di cessione di tali immobili strumentali, se soggetto a Iva (tanto in regime di imponibilità quanto in regime di esenzione), deve essere assoggettato a tassazione, ai fini dell’imposta di registro in misura fissa, mentre le imposte ipotecaria e catastale sono dovute rispettivamente nella misura del 3 e dell’1 per cento. 
     
    In definitiva la cessione di impianto fotovoltaico  viene fiscalmente intesa come cessione di bene e non come cessione di ramo d’azienda, anche se occorre segnalare come l’agenzia delle Entrate non abbia ancora approfondito la questione del trasferimento  del contratto con il Gse. 
     

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