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Il bonus alberghi

  • di Luigi Mondardini

    Il DL n. 83/2014, Decreto “Cult-Turismo”, ha introdotto alcune specifiche agevolazioni per il settore alberghiero.

    Si tratta di due tipologie di crediti d’imposta: 
    - il primo relativo alla digitalizzazione delle strutture ricettive 
    - il secondo per la riqualificazione delle strutture alberghiere 
     
    Con il Decreto 7.5.2015 sono state definite  le modalità attuative, individuando i soggetti beneficiari, le tipologie di spese agevolabili e relative soglie massime nonché le procedure per l’ammissione al beneficio. 
     
    Il credito d’imposta in esame spetta alle “imprese alberghiere” esistenti alla data dell’1.1.2012, dove per “struttura alberghiera” si intende una struttura aperta al pubblico, a gestione unitaria, con servizi centralizzati che fornisce alloggio, eventualmente vitto e altri servizi accessori, in camere situate in uno o più edifici con almeno 7 camere per il pernottamento degli ospiti.
     
    Rientrano in tale categoria alberghi, villaggi albergo, residenze turistico-alberghiere, alberghi diffusi, nonché strutture individuate come tali dalle specifiche normative regionali.
     
    Il  credito in esame spetta per gli “interventi di maggiore rilevanza” con riferimento alle spese:
    - di  manutenzione straordinaria,  restauro e risanamento conservativo,  ristrutturazione edilizia
    - di incremento dell’efficienza energetica
    - per l’eliminazione delle barriere architettoniche
    - le spese per l’acquisto di mobili e di componenti d’arredo purché  gli stessi  siano destinati esclusivamente all’arredo degli immobili oggetto dei predetti interventi e non siano ceduti a terzi né destinati a finalità estranee all’esercizio d’impresa “prima del secondo periodo d’imposta successivo.
     
    La quota destinata a tali interventi non può essere superiore al 10% delle risorse
    stanziate ai fini della concessione del bonus in esame pari a € 20 milioni per il 2015 e a € 50 milioni per gli anni dal 2016 al 2019.
     
    Il credito d’imposta in esame, riconosciuto fino all’importo complessivo massimo di € 200.000, è pari al 30% delle predette spese  sostenute nel periodo 1.1.2014 – 31.12.2016.
     
    In merito al momento di sostenimento va fatto riferimento al principio di competenza ex art. 109, TUIR,  risultanti da apposita attestazione rilasciata da parte del  Presidente del Collegio sindacale; da un Revisore legale iscritto nel relativo Registro; da un professionista iscritto nell'Albo dei Dottori commercialisti ed esperti contabili, dei periti commerciali o dei Consulenti del lavoro; dal  Responsabile del CAF.
     
    L'importo massimo annuo delle spese agevolabili risulta quindi pari a € 666.667, essendo il limite che consente  di rispettare l’ammontare massimo di credito d’imposta spettante (666.667 x 30% = 200.000.
     
    Il  soggetto che intende usufruire dell’agevolazione deve presentare, in via telematica, una specifica domanda al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.
     
    Le modalità telematiche di invio della domanda saranno definite entro il 15.8.2015.
     
    Le domande di accesso al credito d’imposta dovranno essere presentate nei seguenti termini:.
    Per il 2014 entro 60 giorni dalla definizione delle modalità telematiche, per il 2015 dall’1.1 al 28.2.2016, per il 2016 dall’1.1 al 28.2.2017
     
    La domanda, sottoscritta dal legale rappresentante, deve  riportare :
    - costo complessivo degli interventi e ammontare delle spese agevolabili;
    - attestazione di effettività delle spese sostenute da parte di un soggetto abilitato; 
    - credito d’imposta spettante; 
    - essere corredata, a pena di inammissibilità, dalla documentazione amministrativa e tecnica (  dichiarazione dell’imprenditore che elenchi gli interventi effettuati;  attestazione dell’effettivo sostenimento delle spese rilasciata da un soggetto abilitato;  dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa agli altri aiuti “de minimis” eventualmente fruiti nell’esercizio in corso e nei 2 precedenti.). Tale documentazione può essere presentata tramite PEC ovvero altro canale telematico indicato dal Ministero.
     
    Il Decreto attuativo subordina l’erogazione dello stesso al rispetto dei limiti previsti dalla citata disciplina “de minimis”, peraltro rivista con il Regolamento UE n. 1407/2013. Per il periodo 1.1.2014 – 31.12.2020 il massimale di aiuti che un’impresa può ricevere dallo Stato nell’arco di un triennio è pari a € 200.000 (complessivi) che nel caso di specie equivale al limite di stanziamento previsto dal Decreto in esame.
     
    Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, entro 60 giorni dal termine di presentazione della domanda, previa verifica dei requisiti richiesti, comunica all’interessato il diniego / riconoscimento del credito d’imposta e in quest’ultimo caso l’importo spettante.
     
    Le domande ammesse al beneficio sono pubblicate sul sito Internet del Ministero.
     
    Si evidenzia che le risorse sono assegnate sulla base dell’ordine di presentazione delle domande e fino al relativo esaurimento.
    A tal fine, come sopra accennato, sarà rilevante la data fissata per il “click-day”
     
    Il credito d’imposta in esame, ripartito in 3 quote annuali di pari importo, è riconosciuto “per il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto [2014] e per i due successivi [2015-2016]”.
     
    La prima quota del credito relativo alle spese 2014 è utilizzabile dall’1.1.2015.
    Il credito d’imposta  va indicato nel mod. UNICO relativo al periodo d’imposta per il quale è concesso;  può essere utilizzato esclusivamente in compensazione nel mod. F24, tramite i servizi telematici messi a disposizione dell’Agenzia delle Entrate, secondo modalità e termini che saranno definiti da un prossimo Provvedimento
     
    Inoltre detto credito  non è tassato ai fini IRPEF / IRES / IRAP e  non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi e dei componenti negativi ex artt. 61 e 109, comma 5, TUIR.
     
    Il beneficio è revocato in caso di  insussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi che danno diritto al credito d’imposta; qualora la  documentazione allegata contenga  elementi non veritieri / incompleta; in caso di cessione dei beni agevolati a terzi / destinazione a finalità estranee all’esercizio dell’impresa prima del secondo periodo d’imposta successivo, relativamente alla fattispecie dell’acquisto di mobili / arredi; in caso di  falsità delle dichiarazioni rese.
     
    In merito alla possibilità di cumulare il credito d’imposta in esame con altre agevolazioni, si evidenzia che ai sensi del comma 3 del citato art. 3 lo stesso è alternativo e non cumulabile, in relazione alle medesime spese, con altre agevolazioni di natura fiscale.
     

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