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Bonus beni strumentali (divisione 28 ATECO 2007)

  • di Luigi Mondardini

    Riguardano gli investimenti in beni strumentali compresi nella divisione 28 della tabella ATECO 2007 realizzati nel periodo 25.06.2014 – 30.06.2015.

    Essi  vanno confrontati con la media degli investimenti in beni della stessa divisione effettuati nei 5 periodi d’imposta precedenti e sull'eccedenza si calcola il credito d'imposta
    Il Decreto Competitività convertito nella Legge n. 116/2014  ha previsto, all'art. 18, il riconoscimento di un credito d'imposta per gli investimenti effettuati dalle imprese in beni strumentali nuovi rientranti nella divisione 28 della tabella Ateco 2007.  
    Si tratta di una sorta di riedizione delle vecchie agevolazioni Tremonti per investimenti in beni strumentali, sebbene ne differisca per alcuni aspetti.
     
    Il credito d'imposta è pari al 15% delle spese sostenute dal 25.06.2014 al 30.06.2015 "in eccedenza" rispetto alla media degli investimenti, sempre in beni strumentali agevolabili compresi nella divisione 28, realizzati nei 5 periodi di imposta precedenti.
     
    Attenzione : il costo unitario dell'investimento deve essere pari o superiore a € 10.000.
    Inoltre solo sulla eccedenza eventualmente risultante spetta il credito d’imposta del 15%. 
    E' prevista la facoltà di escludere dal calcolo della media il periodo in cui l'investimento è stato maggiore.
     
    Il calcolo della media è “mobile”, nel senso che, per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare per gli investimenti realizzati nel periodo 25.06.2014 – 31.12.2014, va considerato il quinquennio 2009-2013; per gli investimenti realizzati nel periodo 01.01.2015 – 30.06.2015, va considerato il quinquennio 2010-2014.
     
    A seconda della data in cui i soggetti beneficiari risultano in attività è possibile distinguere le seguenti casistiche:
     
    a) imprese già attive alla data del 25.06.2014 da almeno 5 anni: il credito d’imposta è calcolato tenendo conto della media degli investimenti dei 5 periodi d’imposta precedenti; 
     
    b) imprese già attive alla data del 25.06.2014 ma da meno di 5 anni: il credito d’imposta è calcolato con le stesse modalità previste per le imprese attive da almeno 5 anni, ma tenendo conto della media degli investimenti effettuati nei periodi d’imposta antecedenti a quello in corso al 25.06.2014 anche se inferiori a 5 nel caso di specie; 
     
    c) imprese costituite dal 26.06.2014: si applica l’interpretazione contenuta nella Circolare n. 90/E/2001 in base alla quale tali soggetti potranno usufruire dell’agevolazione anche per il primo periodo d’imposta, nonostante non esista un periodo precedente con cui effettuare il confronto. Il credito d’imposta va determinato con riguardo agli investimenti effettuati nel periodo “agevolato”, cioè il credito è pari al 15% dell’intero ammontare degli investimenti realizzati nel periodo 26.06.2014 – 30.06.2015.
     
    Il credito d'imposta eventualmente spettante  va ripartito e utilizzato in 3 quote annuali di pari importo esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del D.Lgs. n. 241/1997.
     
    La prima quota annuale é utilizzabile a decorrere dal 1° gennaio del secondo periodo di imposta successivo a quello in cui é stato effettuato l'investimento, per cui per gli investimenti effettuati nel periodo 25.06.2014 - 31.12.2014, il credito d'imposta è utilizzato dal 01.01.2016 per 1/3; dal 01.01.2017 per 1/3; dal 01.01.2018 per 1/3.
     
    Per gli  investimenti effettuati nel periodo 01.01.2015 - 30.06.2015, il credito d'imposta è utilizzato dal 01.01.2017 per 1/3; dal 01.01.2018 per 1/3; dal 01.01.2019 per 1/3.
     
    Il credito d'imposta va indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di riconoscimento del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta successivi nei quali il credito é utilizzato, ma non é soggetto al limite annuale di € 250.000 previsto dall'art. 1, comma 53, Legge n. 244/2007 per i crediti d'imposta.
     
    Si rammenta che il credito d'imposta non rileva ai fini Irpef/Ires/Irap e non rileva neppure ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi e dei componenti negativi di cui agli artt. 61 e 109, comma 5, del TUIR.
     
     
     

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