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Accatastamento degli impianti fotovoltaici

  • di Luigi Mondardini

    L’accatastamento degli impianti fotovoltaici e’ il tema affrontato dalla circolare n.36/E/13 delle Entrate.

    Per gli impianti fotovoltaici a terra, considerati beni immobili, è previsto l’accatasta¬mento nella categoria D/1 “opifici”.
     
    Se invece di impianti a sé stanti, come nel primo caso, si tratta di strutture poste su edifici, lastrici solari o su aree di pertinenza di altri immobili, non si dovrà effettuare un autonomo accatastamento, ma procedere alla rideterminazione della rendita dell’immobile a cui i pannelli sono connessi.
     
    Se la rendita subisce un incremento di più del 15% rispetto al valore originario, il proprietario è tenuto a comunicare la variazione all’agenzia del Territorio.
     
    La circolare  prende in considerazione anche il caso di impianti foto¬voltaici “rurali”, prevedendo il loro accatastamento nella categoria D/10, a condizione che siano asserviti ad una azienda agricola «esistente» con un terreno di estensione non inferiore ai 10mila metri quadri e che la potenza dell’impianto non risulti superiore ai 200 Kw. 
     
    In questi casi, l’impianto potrà essere censito come D/10 anziché D/1, purché alla dichiarazione di accatastamento si alleghi l’autocertificazione dei requisiti di ruralità su modello conforme. Ai fini delle imposte ricomprese nella Imposta unica comunale (Iuc), ovvero Imu, Tasi e Tari, il diverso accatastamento ha notevoli ripercussioni. 
     
    Per gli impianti di modesta rilevanza si ricorda che la risoluzione 3/T/08 dell’Agenzia del Territorio, dopo avere specificato che i pannelli fotovoltaici costituiscono impianti da considerare fissi ai fini catastali, già aveva esonerato dall’obbligo di accatastamento quelli «aventi modesta potenza e destinati prevalentemente ai consumi domestici».
     
    Con la circolare n.36, nell’ottica di una maggiore chiarezza, fermo restando l’obbligo sopra ricordato di variazione catastale nel caso in cui l’impianto comporta l’incremento della originaria rendita di una percentuale pari o superiore al 15%, sono stati forniti al¬cuni parametri oggettivi per individuare i casi in cui non sussiste l’obbligo di accatastamento e gli impianti sono considerati beni mobili.
     
    Si tratta dei casi in cui: la potenza nominale dell’impianto fotovoltaico non è superiore a 3 kilowatt per ogni unità immobiliare servita dall’impianto stesso; la potenza nominale complessiva, espressa in kilowatt, non è superiore a tre volte il numero delle unità immobiliari le cui parti comuni sono servite dall’impian¬to, indipendentemente dalla circostanza che sia installato al suolo oppure sia architettonicamente o parzialmente integrato ad immobili già censiti al catasto edilizio urbano; per le installazioni ubicate al suolo, il volume individuato dall’intera area destinata all’intervento (comprensiva, quindi, degli spazi liberi che dividono i pannelli fotovoltaici) e dall’altezza relativa all’asse orizzontale mediano dei pannelli stessi è inferiore a 150 metri cubi.
     

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