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Bonus investimenti : i vantaggi per le imprese di recente costituzione

  • di Luigi Mondardini

    Per le imprese di recente o nuova costituzione, il bonus investimenti risulta particolarmente vantaggioso.

    Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate nella circolare n. 5/2015 con riferimento al credito d’imposta per nuovi investimenti strumentali di cui all’art. 18 del DL n. 91/2014 , con un limite di 10.000 euro su ogni progetto di investimento.
     
    L’agevolazione spetta  anche alle imprese che al 25 giugno 2014 (data di entrata in vigore del DL) hanno iniziato l’attività da meno di cinque periodi d’imposta e ai soggetti che intraprendono l’attività durante il periodo di vigenza della misura agevolativa vale a dire 25 giugno 2014-30 giugno 2015.
     
    Per i soggetti che hanno iniziato l’attività da meno di cinque periodi d’imposta, occorre fare riferimento al volume degli investimenti effettuati in tutti i periodi d’imposta precedenti a quello di effettuazione degli investimenti agevolati, con esclusione del valore più alto.
     
    Ad esempio un’impresa in attività dal 2013, che sostiene investimenti agevolabili per 150.000 euro nel 2014 e investimenti nel periodo precedente pari a 100.000, potrà determinare il bonus escludendo, ai fini i del calcolo della media, il periodo d’imposta in cui l’investimento è stato maggiore; pertanto  possono essere esclusi gli investimenti effettuati nel 2013 (100.000), con la conseguenza che la  media risulta pari a zero.
    In questo caso l’investimento agevolabile è pari all’intero investimento realizzato  di 150.000 Euro  e il credito d’imposta maturato sarà pari a 22.500 euro (15% di 150.000).
     
    Per le imprese poi costituite dopo al 25 giugno 2014 il credito d’imposta si applica con riguardo al valore complessivo degli investimenti realizzati in ciascun periodo d’imposta. 
     
    L' Agenzia delle Entrata ha chiarito che in relazione al primo periodo agevolato tali soggetti, in quanto neo costituiti , non avranno effettuato investimenti negli esercizi precedenti e pertanto l’agevolazione sarà calcolata sul valore complessivo degli investimenti realizzati. 
     
    In relazione al secondo periodo d’imposta, in virtù della regola di esclusione del valore più elevato, non dovrà effettuarsi alcun raffronto con l’ammontare degli investimenti eventualmente realizzati nel primo periodo di attività.
     
    In definitiva un soggetto che si è costituito dopo il 25 giugno 2014 potrà beneficiare del credito d’imposta per lo stesso 2014 con riferimento all’intero volume degli investimenti realizzati, considerato che non esistono valori di confronto. 
    Lo  stesso soggetto, per gli investimenti effettuati nel 2015 (fino al 30 giugno 2015), potrà beneficiare dell’agevolazione con riferimento all’intero volume degli investimenti realizzati, poiché l’unico valore di confronto (2014) non va preso in considerazione grazie alla possibilità  di escludere dalla media il periodo in cui l’investimento è stato maggiore.
     
    Supponendo che un’impresa si sia costituita dopo il  25 giugno 2014  e che chiuda  il primo esercizio al 31 dicembre 2014 avendo sostenuto  nello stesso anno investimenti agevolabili pari a 150.000 euro, in questo caso  non essendoci investimenti pregressi su cui calcolare la media, il valore dell’investimento incrementale è pari all’intero investimento effettuato nel 2014 (150.000) e il credito d’imposta è pari a 22.500 euro (15% di 150.000), fruibile in tre quote annuali di pari importo (7.500), ciascuna a partire dal 1° gennaio degli anni 2016, 2017 e 2018. 
     

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