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Credito di imposta per erogazioni alle scuole

  • di Luigi Mondardini

    La L. 13.7.2015 n. 107, entrata in vigore il 16.7.2015, prevede la concessione di un credito d’imposta .

    Viene riconosciuto in relazione alle erogazioni liberali in denaro  destinate agli investimenti in favore di tutti gli istituti del sistema nazionale di istruzione (c.d. “School bonus”).
     
    Deve trattarsi di  erogazioni liberali in denaro   destinate agli investimenti in favore di tutti gli istituti del sistema nazionale di istruzione   per la realizzazione di nuove strutture scolastiche, la manutenzione e il potenziamento di  quelle esistenti e per il sostegno a interventi che migliorino l’occupabilità degli studenti.
     
    Il nuovo credito d’imposta introdotto dalla L. 107/2015 è riconosciuto:  alle persone fisiche ,   agli enti non commerciali ,  ai soggetti titolari di reddito d’impresa.
     
    Rientrano tra i soggetti titolari di reddito di impresa   le persone fisiche che svolgono attività commerciale (imprenditori individuali),  le società e gli enti che svolgono attività commerciale, cioè  le società commerciali (snc, sas, srl, spa, sapa, società cooperative),  gli enti commerciali,  gli enti non commerciali che esercitano, anche marginalmente, attività commerciale;  le stabili organizzazioni in Italia di imprese non residenti.
     
    Il credito d’imposta si applica in relazione ai tre periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31.12.2014 (anni 2015, 2016 e 2017, per i soggetti “solari”)
     
    Le erogazioni liberali in esame sono ammesse al credito d’imposta nel limite dell’importo massimo di 100.000,00 euro per ciascun periodo d’imposta. 
     
    Il credito d’imposta è pari al:  65% delle erogazioni liberali effettuate in ciascuno dei due periodi d’imposta successivi a  quello in corso al 31.12.2014 (anni 2015 e 2016, per i soggetti “solari”);  50% delle erogazioni liberali effettuate nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al  31.12.2016 (anno 2017, per i soggetti “solari”). 
     
    L’ammontare massimo del credito d’imposta spettante è quindi pari a:  65.000,00 euro, in relazione a ciascuno degli anni 2015 e 2016 (soggetti “solari”);  50.000,00 euro, in relazione all’anno 2017 (soggetti “solari”).
     
    Il credito d’imposta è riconosciuto a condizione che le erogazioni liberali siano versate:  in un apposito capitolo dell’entrata del bilancio dello Stato,  secondo le modalità che saranno definite con un decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, emanato di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze.
     
    Il credito d’imposta è ripartito in tre quote annuali di pari importo. 
     
    Per i soggetti titolari di reddito d’impresa, viene stabilito che il credito d’imposta, ferma restando la suddetta ripartizione in tre quote annuali di pari importo, è utilizzabile in compensazione:  mediante il modello F24, ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97,  a scomputo dei versamenti dovuti.
     
    Con riferimento alle persone fisiche e gli enti che non esercitano attività commerciali, la fruizione del credito d’imposta dovrebbe invece avvenire nella dichiarazione dei redditi .
     
    Il credito d’imposta in esame non rileva ai fini:  delle imposte sui redditi .
     
    Il credito d’imposta in esame non è cumulabile con altre agevolazioni previste per le medesime spese.
     
    Le somme versate a titolo di erogazioni liberali sono riassegnate ad un apposito fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, per l’erogazione alle scuole beneficiarie. Una quota pari al 10% delle somme complessivamente iscritte annualmente sul predetto fondo è assegnata alle istituzioni scolastiche che risultano destinatarie delle erogazioni liberali in un ammontare inferiore alla media nazionale. 
     
    I soggetti beneficiari delle suddette erogazioni devono dare pubblica comunicazione:  dell’ammontare delle somme ricevute,  della destinazione e dell’utilizzo delle erogazioni stesse.
     
    Tale comunicazione deve avvenire:  tramite il proprio sito Internet istituzionale, nell’ambito di una pagina dedicata e facilmente  individuabile;  nel portale telematico del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca;  nel rispetto delle disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali .
     
     
     

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