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Incremento del Patrimonio Netto per effetto della rivalutazione

  • di Luigi Mondardini

    La legge di stabilità 2014 (L. 147/2013) ha previsto, all’art. 1, commi da 140 a 146, una nuova possibilità di rivalutare i beni d’impresa, a distanza di qualche anno dall’ultima opportunità in tal senso disposta dal D.L. n. 185/2008.

    A differenza della precedente disciplina, possono ora essere rivalutati anche i beni diversi dagli immobili, come già accade con la Legge n. 342/2000 , alle  cui disposizioni  si fa rinvio  in quanto compatibili.
     
    La rivalutazione richiede il pagamento di un'imposta sostitutiva del 16% (beni ammortizzabili) e del 12% per i beni non ammortizzabili (terreni e immobili non strumentali) e le partecipazioni. 
    Il versamento dell'imposta avviene in tre rate annuali (giugno 2014, 2015, 2016) senza interessi. L'iscrizione dei maggiori valori si effettua nel bilancio 2013, rilevando, in contropartita dell'importo attivo, una specifica riserva a cui si imputa l'imposta sostitutiva. 
     
    Tra i fattori da considerare per valutare la convenienza ad effettuare la rivalutazione dei beni d’impresa è necessario tenere in considerazione l’incremento subito dalla riserva di rivalutazione aumenta, già dal 2013. Detta riserva fa parte della base Ace dei soggetti Irpef (per i  quali tutto il patrimonio netto è agevolato), con un beneficio immediato (deduzione del 3% dall'imponibile) nel versamento dell'Irpef dei soci del 16 giugno prossimo.
     
    Secondo Assonime ( circolare 17/2012) detto incremento patrimoniale non dovrebbe viceversa avere efficacia per l'incentivo delle società di capitali, trattandosi di posta valutativa e soggetta a vincoli di distribuzione.
     
    Scopo della rivalutazione e’ quello di adeguare i valori dei beni in previsione di una loro futura cessione , anche se non nel breve periodo, in modo da  assoggettare il loro maggior valore a un’imposta sostitutiva , inferiore,  anziché all’imposizione ordinaria. 
     
    Ma oltre all’indubbio vantaggio di ridurre il carico fiscale sull’eventuale plusvalenza conseguita in caso di cessione, non va sottovalutato il vantaggio sotto il profilo ACE. 
    Ricordiamo che per i soggetti Irpef in regime di contabilità ordinaria la base dell’Ace è costituita dal patrimonio netto risultante alla fine di ciascun esercizio aumentato quindi per effetto della rivalutazione.
    Al contrario per i soggetti Ires la costituzione della riserva non dovrebbe invece rilevare quale variazione in aumento del capitale proprio, essendo escluse (in base all’art. 5, comma 5, del decreto ministeriale di attuazione 14 marzo 2012) le riserve formate con utili che derivano da atti valutativi e che sono distribuibili ai soci con modalità particolari (circolare Assonime n. 17 del 7 giugno 2012). 
     
    In definitiva la riserva di rivalutazione confluisce nel patrimonio netto e per questo i soggetti Irpef possono usufruire di una maggior agevolazione Ace. Per costoro ai fini Ace rileva il patrimonio netto contabile esistente al 31.12 dell’anno di riferimento a prescindere dalle voci che hanno concorso alla relativa formazione e tale effetto si realizza già dal 2013, considerato che la riserva di rivalutazione viene iscritta nel bilancio di tale annualità.
     

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