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Proroga rivalutazione terreni e quote societarie.

  • di Luigi Mondardini

    Il maxiemendamento alla Legge di Stabilità per il 2014 approvato dal Senato include anche la proroga della rivalutazione terreni e partecipazioni.

    Si tratta della possibilità di  rideterminazione il valore d’acquisto di terreni edificabili, con destinazione agricola e delle partecipazioni societaria (non negoziate nei mercati regolamentati) scontando il pagamento di un'imposta sostitutiva che viene calcolata sul valore definito in base ad apposita  perizia giurata.

    Dunque riproposizione nel maxiemendamento alla Legge di Stabilità 2014 della  possibilità di rideterminare il valore di acquisto delle partecipazioni e dei terreni posseduti alla data del 1° gennaio 2014 purché entro il 30 giugno 2014 si provveda alla predisposizione di apposita perizia giurata da parte dei soggetti a tal fine individuati.

    Si ricorda che il precedente affrancamento é scaduto il 30 giugno 2013 e faceva  riferimento il valore al 1° gennaio 2013.

    L’imposta sostitutiva dovuta dovrà essere corrisposta  entro il 30 giugno 2014 e varierà tra il 2% ed il 4% a seconda che si tratti di rivalutazione del costo di  partecipazioni non qualificate o qualificate o dei terreni; è peraltro possibile effettuare il pagamento rateale  in due o tre rate annuali con applicazione degli interessi del 3% annuo.

     L’agevolazione è concessa a persone fisiche, purché non agiscano nell’ambito della sfera dell'impresa, società semplici ed enti non commerciali; tali soggetti possono essere anche non residenti.

    L'usufruttuario ha titolo per rivalutare i terreni e partecipazioni, in quanto in caso di cessione limitatamente al corrispettivo percepito può realizzare plusvalenza tassabile ai sensi dell'articolo 67 del Tuir.

    Scopo della rivalutazione è quello di rideterminare il valore di acquisto di partecipazioni e terreni  per ridurre l’eventuale plusvalenza in caso di successiva cessione.

    La proroga comprende anche la nuova opportunità prevista dalla precedente disposizione di proroga (D.L. 70/2011), con la quale si consente ai contribuenti che abbiano già effettuato una precedente rideterminazione del valore dei medesimi beni di detrarre dall’imposta sostitutiva dovuta per la nuova rivalutazione l’importo relativo all’imposta sostitutiva già versata, ovvero chiedere il rimborso, il cui importo non può ovviamente essere superiore all’importo dovuto in base all’ultima rideterminazione del valore effettuata.

     

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