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Partecipazioni e terreni: ultimi giorni per rivalutare

  • di Luigi Mondardini

    Pochi giorni ancora per avvalersi dell’opportunità fiscale di rideterminazione dei valori di acquisto .

    Sono riferiti sia alle  partecipazioni (non negoziate in mercati regolamentari) che ai terreni (edificabili o con destinazione agricola) posseduti alla data del 1° gennaio 2015.
     
    I contribuenti interessati sono:
    - le persone fisiche titolari di beni (partecipazioni e terreni) che esulano dall’attività d’impresa;
    - le società semplici e soggetti equiparati; 
    - gli enti non commerciali, con riferimento ai beni che esulano dall’attività commerciale;
     
    - i soggetti non residenti, con riferimento alle plusvalenze imponibili nel territorio dello Stato;
     
    - le società di capitali che hanno riacquisito, alla fine del giudizio, la piena titolarità dei beni oggetto di misure cautelari nel periodo di applicazione della norma (circ. n. 47/2011).
     
    Entro il prossimo, 30 giugno si dovrà  redigere la perizia di stima ed effettuare il pagamento , in unica soluzione o al massimo in tre rate di pari importo con maggiorazione del 3% sulle rate dopo la prima  della relativa imposta sostitutiva .
     
    Per l’importo dovuto trova applicazione la nuova aliquota dell’8% sul valore di perizia.
     
    Il costo di acquisto rivalutato è utilizzabile ai fini della determinazione dei “redditi diversi” di cui all’art. 67 del TUIR, cioè agli effetti del calcolo della plusvalenza, in caso di cessione a titolo oneroso dei beni (artt. 5 e 7 della L. 448/2001), e dà luogo a un risparmio fiscale.
     
    La perizia di stima deve essere redatta da appositi professionisti abilitati, vale a dire da dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali e revisori legali dei conti per le partecipazioni e da architetti, ingegneri, geometri, agronomi, agrotecnici, periti agrari e industriali edili per i terreni. 
     
    La perizia va asseverata, entro il termine del 30 giugno, presso la cancelleria del tribunale, il giudice di pace o il notaio, e il contribuente è tenuto a conservarla (unitamente ai dati del professionista) per un’eventuale trasmissione o esibizione all’Agenzia delle Entrate. 
     
    La perizia asseverata in data successiva al rogito, purché entro il termine del 30 giugno, non comporta alcuna decadenza dall’agevolazione (ris. n. 53/2015; fra tante, Cass. nn. 10561/2014 e 23660/2013). Peraltro la perizia deve essere comunque redatta prima del rogito, stante l’obbligo di indicare nel rogito stesso il relativo valore periziato. 
     
    Con la recente ordinanza n. 11387/2015,  la Cassazione ha affermato, fra l’altro, che la rivalutazione dei terreni, una volta operata, costituisce “valore normale minimo di riferimento” ai fini delle imposte sui redditi, dell’imposta di registro e delle imposte ipotecaria e catastale, e ciò indipendentemente dal potere dell’Agenzia di procedere a una rettifica.
     
    Si ricorda che in caso di precedente rivalutazione degli stessi beni (cfr. ris. n. 91/2014), è possibile detrarre dall’imposta sostitutiva dovuta quella versata nella precedente operazione, oppure richiedere il rimborso (entro 48 mesi dal pagamento dell’intero importo o della prima rata dovuta a seguito della rivalutazione più recente), che, comunque, non potrà essere superiore all’importo dovuto in base all’ultima rideterminazione effettuata. 
     
    La procedura di rideterminazione può eseguita anche quando il valore del bene sia diminuito.
     
    Il versamento (codici tributo “8055” per le partecipazioni e “8056” per i terreni) va effettuato con modello F24 telematico, mentre i contribuenti non titolari di partita IVA possono presentare la delega di pagamento anche presso banche, agenzie postali o concessionari della riscossione.
     
     

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