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Terreni : l’Agenzia interviene sul tema delle rivalutazioni

  • di Luigi Mondardini

    L’Agenzia delle Entrate affronta con la Risoluzione n.53/E del 27 maggio 2015 la questione delle plusvalenze sui terreni rivalutati.

    Molti contribuenti si sono avvalsi delle disposizioni che hanno consentito a più riprese di rivalutare i terreni, assumendo in sede di cessione il valore determinato sulla base della perizia giurata di stima e determinando di conseguenza la relativa plusvalenza.
     
    Gli Uffici tuttavia , in alcuni casi, non hanno riconosciuto  l’efficacia della rivalutazione effettuata , rideterminando (in aumento)  la plusvalenza.
     
    Ciò si è verificato quando la perizia era stata giurata in data posteriore a quella della vendita del terreno, oppure era stato indicato nell’atto di compravendita un valore inferiore a quello risultante dalla perizia giurata di stima. 
     
    Per quanto riguarda l’ipotesi della perizia giurata in data posteriore a quella della compravendita, gli orientamenti sono stati contrastanti da parte della giurisprudenza e dell’Agenzia delle entrate.
     
    La posizione dell’Agenzia  è sempre quella di non consentire l’utilizzo del valore rideterminato  prima della redazione e del giuramento della perizia in quanto nell’atto deve essere indicato il valore periziato del bene.
     
    Viceversa la Corte di Cassazione ripetutamente  ha sostenuto che può essere assunto come valore iniziale quello determinato  “sulla base di una perizia giurata anche se asseverata in data successiva alla stipulazione, attesa l’assenza di limitazioni poste dalla legge a tal proposito…” 
     
    Ora , tenuto conto della posizione della  Cassazione,  l’Agenzia rivede la propria posizione affermando che “devono considerarsi superate, sul punto, le indicazioni di prassi fornite in precedenza”. 
     
    Altra questione concerne l’ ipotesi che il contribuente, dopo aver rivalutato il valore del terreno, ceda lo stesso ad un valore inferiore a quello riportato nella perizia di stima. 
     
    L’orientamento dell’Agenzia delle Entrate è sempre stato quello di assumere il valore rideterminato come valore minimo di riferimento  per il calcolo della plusvalenza  ai fini delle imposte dirette e di quelle  indirette dovute in sede di trasferimento del terreno.
    Solo attraverso una nuova, minore rideterminazione del valore con apposita perizia è invece possibile discostarsi dal valore originariamente periziato. 
     
     
    Con la risoluzione in commento, però, l’Agenzia delle Entrate riconosce che, se da un lato la ratio di tali istruzioni si ricollega ad esigenze di speditezza e semplificazione dell’attività di controllo, dall’altro detta esigenza viene meno nei casi in cui, pur non facendosi menzione in atto della intervenuta rideterminazione, lo scostamento del valore indicato nel medesimo atto rispetto a quello periziato, è “poco significativo”
     
    Potrà inoltre farsi comunque riferimento al valore rivalutato anche nell’ipotesi in cui il contribuente, pur avendo dichiarato in atto un corrispettivo sensibilmente inferiore al valore periziato, abbia comunque fatto menzione in atto dell’intervenuta rideterminazione.
     

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