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Rivalutazione beni di impresa

  • di Luigi Mondardini

    Occorre rivalutare ai fini civilistici e fiscali.

    La  Legge di Stabilità 2016  reintroduce  per le imprese che non utilizzano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio, la possibilità di rivalutare i beni d’impresa.

    Si tratta dei beni strumentali (ad esclusione degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività d’impresa) e  non, che risultano dal bilancio relativo all’esercizio in corso al 31 dicembre 2014, incluse le partecipazioni di controllo e di collegamento.

    I maggiori valori iscritti a seguito della rivalutazione vengono riconosciuti fiscalmente a fronte del versamento di una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e IRAP , e precisamente:

    - pari al 16% sui beni ammortizzabili

    - al 12% sugli altri beni.

    Il maggior valore dei beni ha quindi un riconoscimento fiscale solo a fronte di un  versamento di un’imposta sostitutiva del 16% per i beni ammortizzabili e del 12% per i beni non ammortizzabili.

    Le imposte sostitutive dovute per il riconoscimento della rivalutazione e per l’eventuale affrancamento della riserva vanno versate in unica soluzione senza interessi, entro il termine previsto per il saldo delle imposte sui redditi.

    La rivalutazione deve essere eseguita nel bilancio o rendiconto relativo all'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 (2015), a condizione che il termine di approvazione dello stesso scada successivamente al 1° gennaio 2016, data di entrata in vigore della legge di rivalutazione in esame.

    Gli effetti fiscali della rivalutazione sono differiti  al 2018, cioè al terzo esercizio successivo a quello in cui la rivalutazione è eseguita, per poter  dedurre gli ammortamenti e dal 2019 (quarto anno successivo) per la rilevanza in caso di realizzo di plus/minusvalenze.

    Va osservato come la nuova rivalutazione non consenta  di “sfruttare” il super ammortamento introdotto dalla legge di stabilità 2016 in quanto tale “maggiorazione” della deduzione può essere effettuata solo per i beni acquisiti dal 15.12.2015 al 31.12.2016.

    Il  saldo di rivalutazione derivante dalla iscrizione dei maggiori valori può essere affrancato assolvendo l’imposta sostitutiva del 10%.

    Tale importo va assunto ai fini dell'affrancamento al lordo dell'imposta sostitutiva versata per il riconoscimento fiscale degli effetti della rivalutazione, senza tener conto del fatto che il saldo attivo viene esposto in bilancio al netto dell'imposta sostitutiva. Infatti il saldo è  costituito, ai fini fiscali, dall'importo iscritto nel passivo del bilancio in contropartita dei maggiori valori attribuiti ai beni rivalutati. 

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